Art. 23 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 deve in particolare essere accertato che: a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica o batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell'acqua di sorgente vengano alterate, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.
Note all'art. 23: - Per il testo della parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'articolo 7.