Art. 23 
 
           Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 
 
  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo  22
deve in particolare essere accertato che: 
    a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni
pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela  dei
corpi idrici, le disposizioni di cui alla  parte  terza  del  decreto
legislativo 30 aprile 2006, n. 152; 
    b)  la  captazione,  le  canalizzazioni  ed  i   serbatoi   siano
realizzati con materiali adatti all'acqua di  sorgente,  in  modo  da
impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica o  batteriologica
di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia
di materiali ed  oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  gli
alimenti; 
    c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli  impianti
di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le  esigenze  igieniche;
in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati  in
modo da evitare che le  caratteristiche  batteriologiche  e  chimiche
dell'acqua di sorgente vengano alterate, nei  limiti  previsti  dalla
normativa vigente in materia di  materiali  ed  oggetti  destinati  a
venire a contatto con gli alimenti; 
    d) gli  eventuali  trattamenti  dell'acqua  di  sorgente  di  cui
all'articolo 24, comma 1, lettere c) e  d),  corrispondano  a  quelli
indicati nel provvedimento di riconoscimento. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per il testo della parte  terza  del  citato  decreto
          legislativo  n.  152  del  2006,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 7.