Art. 5 Riconoscimento 1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', provvede sulla domanda di cui all'articolo 4. 2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d). 3. Il decreto di riconoscimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.