Art. 3 
 
 
Procedure  di  sicurezza  nel  settore  degli  ambienti  sospetti  di
                      inquinamento o confinati 
 
  1. Prima dell'accesso nei luoghi  nei  quali  devono  svolgersi  le
attivita'  lavorative  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  tutti  i
lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso  il  datore
di lavoro ove impiegato nelle  medesime  attivita',  o  i  lavoratori
autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati  dal
datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in  cui
sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti,
ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli  ambienti
di lavoro, e sulle misure di  prevenzione  e  emergenza  adottate  in
relazione alla propria attivita'. L'attivita' di  cui  al  precedente
periodo  va  realizzata  in   un   tempo   sufficiente   e   adeguato
all'effettivo completamento del trasferimento delle  informazioni  e,
comunque, non inferiore ad un giorno. 
  2.  Il  datore  di  lavoro   committente   individua   un   proprio
rappresentante, in possesso di  adeguate  competenze  in  materia  di
salute e  sicurezza  sul  lavoro  e  che  abbia  comunque  svolto  le
attivita'  di  informazione,  formazione  e  addestramento   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a  conoscenza  dei  rischi
presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivita'  lavorative,  che
vigili in funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
svolte dai lavoratori impiegati  dalla  impresa  appaltatrice  o  dai
lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali
lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore  di  lavoro
committente. 
  3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti  di
inquinamento  o  confinati  deve  essere  adottata  ed  efficacemente
attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o,
ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attivita' in
ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di
coordinamento con il sistema  di  emergenza  del  Servizio  sanitario
nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potra' corrispondere
a una buona prassi, qualora  validata  dalla  Commissione  consultiva
permanente  per  la  salute  e  sicurezza   sul   lavoro   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1,  lettera  v),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. 
  4.  Il  mancato  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al  presente
regolamento determina il venir meno della  qualificazione  necessaria
per  operare,  direttamente  o  indirettamente,  nel  settore   degli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 1,  lettera  v),  del
          citato decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  ed  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
                a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla
          tipologia  contrattuale,  svolge  un'attivita'   lavorativa
          nell'ambito dell'organizzazione  di  un  datore  di  lavoro
          pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
          fine di apprendere un mestiere, un'arte o una  professione,
          esclusi gli addetti ai servizi domestici  e  familiari.  Al
          lavoratore  cosi'  definito   e'   equiparato:   il   socio
          lavoratore di cooperativa o di societa',  anche  di  fatto,
          che presta la sua attivita'  per  conto  delle  societa'  e
          dell'ente stesso;  l'associato  in  partecipazione  di  cui
          all'articolo  2549,  e  seguenti  del  codice  civile;   il
          soggetto  beneficiario   delle   iniziative   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno  1997,  n.  196,  e  di  cui  a  specifiche
          disposizioni delle leggi  regionali  promosse  al  fine  di
          realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro  o  di
          agevolare le scelte professionali  mediante  la  conoscenza
          diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli  istituti  di
          istruzione ed universitari e il partecipante  ai  corsi  di
          formazione  professionale  nei  quali  si  faccia  uso   di
          laboratori,  attrezzature  di  lavoro  in  genere,   agenti
          chimici,   fisici   e   biologici,    ivi    comprese    le
          apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente  ai
          periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato  alle
          strumentazioni o ai laboratori in  questione;  i  volontari
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
          civile; il lavoratore di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 
                b) «datore  di  lavoro»:  il  soggetto  titolare  del
          rapporto di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  comunque,  il
          soggetto    che,    secondo    il    tipo    e    l'assetto
          dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta  la
          propria     attivita',      ha      la      responsabilita'
          dell'organizzazione  stessa  o  dell'unita'  produttiva  in
          quanto esercita i poteri  decisionali  e  di  spesa.  Nelle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  per  datore
          di lavoro si intende  il  dirigente  al  quale  spettano  i
          poteri  di  gestione,  ovvero  il  funzionario  non  avente
          qualifica dirigenziale, nei soli casi in  cui  quest'ultimo
          sia preposto ad un  ufficio  avente  autonomia  gestionale,
          individuato   dall'organo   di   vertice   delle    singole
          amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
          funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
          e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
          di omessa individuazione, o di individuazione non  conforme
          ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
          l'organo di vertice medesimo; 
                c)   «azienda»:   il   complesso   della    struttura
          organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 
                d)  «dirigente»:  persona  che,  in   ragione   delle
          competenze  professionali  e   di   poteri   gerarchici   e
          funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
          attua  le  direttive  del  datore  di  lavoro  organizzando
          l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; 
                e)  «preposto»:  persona  che,   in   ragione   delle
          competenze professionali e nei limiti di poteri  gerarchici
          e   funzionali   adeguati   alla    natura    dell'incarico
          conferitogli,  sovrintende  alla  attivita'  lavorativa   e
          garantisce   l'attuazione   delle    direttive    ricevute,
          controllandone  la  corretta  esecuzione   da   parte   dei
          lavoratori  ed  esercitando   un   funzionale   potere   di
          iniziativa; 
                f)  «responsabile  del  servizio  di  prevenzione   e
          protezione»: persona in  possesso  delle  capacita'  e  dei
          requisiti professionali di cui  all'articolo  32  designata
          dal datore di lavoro, a cui  risponde,  per  coordinare  il
          servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
                g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»:
          persona  in  possesso  delle  capacita'  e  dei   requisiti
          professionali di cui all'articolo  32,  facente  parte  del
          servizio di cui alla lettera l); 
                h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei
          titoli e dei requisiti formativi  e  professionali  di  cui
          all'articolo 38, che  collabora,  secondo  quanto  previsto
          all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro  ai  fini
          della valutazione dei rischi ed e'  nominato  dallo  stesso
          per effettuare la sorveglianza sanitaria e  per  tutti  gli
          altri compiti di cui al presente decreto; 
                i) «rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza»:
          persona eletta o designata per rappresentare  i  lavoratori
          per quanto  concerne  gli  aspetti  della  salute  e  della
          sicurezza durante il lavoro; 
                l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:
          insieme delle persone, sistemi e mezzi  esterni  o  interni
          all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
          protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 
                m)  «sorveglianza  sanitaria»:  insieme  degli   atti
          medici, finalizzati alla tutela dello  stato  di  salute  e
          sicurezza dei  lavoratori,  in  relazione  all'ambiente  di
          lavoro,  ai  fattori  di  rischio  professionali   e   alle
          modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa; 
                n) «prevenzione»: il complesso delle  disposizioni  o
          misure  necessarie  anche  secondo  la  particolarita'  del
          lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o  diminuire
          i rischi professionali  nel  rispetto  della  salute  della
          popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno; 
                o) «salute»:  stato  di  completo  benessere  fisico,
          mentale e sociale, non consistente solo  in  un'assenza  di
          malattia o d'infermita'; 
                p) «sistema di promozione della salute e  sicurezza»:
          complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la
          partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione  dei
          programmi  di  intervento  finalizzati  a   migliorare   le
          condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 
                q) «valutazione dei rischi»:  valutazione  globale  e
          documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
          lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in  cui
          essi  prestano  la  propria   attivita',   finalizzata   ad
          individuare  le  adeguate  misure  di  prevenzione   e   di
          protezione e ad elaborare il programma delle misure atte  a
          garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di  salute
          e sicurezza; 
                r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un
          determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
                s)  «rischio»:  probabilita'  di  raggiungimento  del
          livello potenziale di danno nelle condizioni di  impiego  o
          di esposizione ad un determinato fattore  o  agente  oppure
          alla loro combinazione; 
                t)  «unita'  produttiva»:  stabilimento  o  struttura
          finalizzati alla produzione di  beni  o  all'erogazione  di
          servizi,  dotati  di  autonomia   finanziaria   e   tecnico
          funzionale; 
                u) «norma tecnica»: specifica  tecnica,  approvata  e
          pubblicata  da  un'organizzazione  internazionale,  da   un
          organismo  europeo  o  da   un   organismo   nazionale   di
          normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 
                v)  «buone   prassi»:   soluzioni   organizzative   o
          procedurali coerenti con la  normativa  vigente  e  con  le
          norme  di  buona  tecnica,   adottate   volontariamente   e
          finalizzate a promuovere la salute e sicurezza  sui  luoghi
          di  lavoro  attraverso  la  riduzione  dei  rischi   e   il
          miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro,  elaborate  e
          raccolte dalle  regioni,  dall'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione   e   la   sicurezza   del   lavoro   (ISPESL),
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli  organismi  paritetici
          di  cui  all'articolo  51,   validate   dalla   Commissione
          consultiva  permanente  di  cui  all'articolo   6,   previa
          istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne
          la piu' ampia diffusione; 
                z) «linee guida»: atti di indirizzo  e  coordinamento
          per l'applicazione della normativa in materia di  salute  e
          sicurezza  predisposti  dai   Ministeri,   dalle   regioni,
          dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
                aa) «formazione»: processo  educativo  attraverso  il
          quale trasferire ai lavoratori ed agli altri  soggetti  del
          sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze  e
          procedure utili alla  acquisizione  di  competenze  per  lo
          svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in  azienda
          e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione  dei
          rischi; 
                bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette
          a  fornire  conoscenze  utili  alla  identificazione,  alla
          riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 
                cc)  «addestramento»:   complesso   delle   attivita'
          dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso  corretto  di
          attrezzature, macchine,  impianti,  sostanze,  dispositivi,
          anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 
                dd)  «modello  di  organizzazione  e  di   gestione»:
          modello organizzativo e gestionale  per  la  definizione  e
          l'attuazione di una politica  aziendale  per  la  salute  e
          sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  lettera  a),
          del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,  idoneo  a
          prevenire i reati di cui agli articoli  589  e  590,  terzo
          comma, del codice penale,  commessi  con  violazione  delle
          norme antinfortunistiche e sulla tutela  della  salute  sul
          lavoro; 
                ee) «organismi paritetici»:  organismi  costituiti  a
          iniziativa di una o piu'  associazioni  dei  datori  e  dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul  piano  nazionale,  quali  sedi  privilegiate  per:  la
          programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la
          raccolta  di  buone  prassi  a  fini  prevenzionistici;  lo
          sviluppo di azioni inerenti alla salute  e  alla  sicurezza
          sul   lavoro;   l'assistenza   alle   imprese   finalizzata
          all'attuazione degli adempimenti  in  materia;  ogni  altra
          attivita' o funzione  assegnata  loro  dalla  legge  o  dai
          contratti collettivi di riferimento; 
                ff)   «responsabilita'   sociale   delle    imprese»:
          integrazione volontaria  delle  preoccupazioni  sociali  ed
          ecologiche  delle  aziende  e  organizzazioni  nelle   loro
          attivita' commerciali e nei  loro  rapporti  con  le  parti
          interessate.».