Art. 2 
 
 
Stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
                        disposizioni relative 
 
   1. All'articolo 2 della legge  13  dicembre  2010,  n.  221,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «70.000 milioni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «75.000 milioni»; 
    b) al comma 7, le parole «10.000 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «12.000 milioni di euro»; 
    c) dopo il comma 29 e' inserito il seguente: 
    «29-bis. In relazione alle necessita' gestionali derivanti  dalle
diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio  dell'Unione
europea a titolo di risorse  proprie,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  propri  decreti,
variazioni compensative in termini di competenza  e  cassa,  tra  gli
stanziamenti dei capitoli n. 2751 e n. 2752 dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2011, iscritti nell'ambito della missione "L'Italia in Europa  e  nel
mondo"  -  programma  "Partecipazione  italiana  alle  politiche   di
bilancio in ambito UE"». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 novembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
          221 del 2010, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   2   (Stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e disposizioni  relative).  -
          1. Sono autorizzati l'impegno e il  pagamento  delle  spese
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          finanziario  2011,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
          previsione (Tabella n. 2). 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli  stati
          di previsione delle varie amministrazioni statali  i  fondi
          da  ripartire  iscritti  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   per   l'anno
          finanziario 2011,  nell'ambito  della  missione  «fondi  da
          ripartire»,  programma  «fondi   da   assegnare»,   nonche'
          nell'ambito  della  missione  «diritti  sociali,  politiche
          sociali e  famiglia»,  programma  «protezione  sociale  per
          particolari categorie». Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' altresi' autorizzato ad  apportare,  con  propri
          decreti, ai bilanci delle aziende  autonome  le  variazioni
          connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 
              3. L'importo massimo di emissione di  titoli  pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare  e
          di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000
          milioni di euro. 
              4.  I  limiti  di  cui  all'art.  6,   comma   9,   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi
          assicurativi del commercio estero, sono fissati per  l'anno
          finanziario 2011, rispettivamente, in 6.000 milioni di euro
          per le garanzie di durata sino a  ventiquattro  mesi  e  in
          14.000 milioni di euro per le garanzie di durata  superiore
          a ventiquattro mesi. 
              5. La SACE Spa  e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno
          finanziario  2011,  a  rilasciare  garanzie   e   coperture
          assicurative relativamente alle attivita' di  cui  all'art.
          11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.
          35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio
          2005, n. 80, entro una quota massima del 30  per  cento  di
          ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente art.. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato  a   provvedere,   con   propri   decreti,   al
          trasferimento  ai  pertinenti  capitoli  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno  finanziario  2011   delle   somme   iscritte,   per
          competenza e cassa, nel programma «oneri  per  il  servizio
          del debito statale»,  nell'ambito  della  missione  «debito
          pubblico» del medesimo stato di  previsione,  in  relazione
          agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 
              7. Gli importi dei fondi previsti  dagli  articoli  26,
          27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  inseriti
          nel programma «fondi di riserva  e  speciali»,  nell'ambito
          della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono stabiliti, rispettivamente, in 630  milioni  di  euro,
          1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di euro,  726  milioni
          di euro e 12.000 milioni di euro. 
              8. Per gli effetti di cui all'art. 26  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese  obbligatorie
          quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso  allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9. Le spese per le quali puo' esercitarsi  la  facolta'
          prevista dall'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
          sono indicate nell'elenco  n.  2,  annesso  allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              10. Gli importi  di  compensazione  monetaria  riscossi
          negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea  sono
          versati nell'ambito della voce «accisa e  imposta  erariale
          su altri prodotti» dello stato di previsione  dell'entrata.
          Corrispondentemente   la   spesa    per    contributi    da
          corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime
          delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom  del
          Consiglio,   del   29   settembre   2000,    e    decisione
          2007/436/CE/Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno  2007)
          nonche' per importi di compensazione monetaria e'  imputata
          al programma «partecipazione  italiana  alle  politiche  di
          bilancio  in  ambito  UE»,   nell'ambito   della   missione
          «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          finanziario  2011,  sul  conto  di  tesoreria   denominato:
          «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». 
              11. Gli importi di  compensazione  monetaria  accertati
          nei mesi di novembre e dicembre  2010  sono  riferiti  alla
          competenza dell'anno 2011 ai fini della  correlativa  spesa
          da imputare nell'ambito del programma di cui  al  comma  10
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              12. Le somme iscritte nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   per   l'anno
          finanziario 2011,  nei  pertinenti  programmi  relativi  ai
          seguenti fondi da  ripartire,  non  utilizzate  al  termine
          dell'esercizio, sono conservate nel conto dei  residui  per
          essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo:  Fondo   da
          ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  e  Fondo   da
          ripartire  per  fronteggiare  le  spese   derivanti   dalle
          eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per
          le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga  al
          divieto di assunzione; Fondo  occorrente  per  l'attuazione
          dell'ordinamento  regionale   delle   regioni   a   statuto
          speciale; Fondo  da  ripartire  per  il  funzionamento  del
          Comitato   tecnico   faunistico-venatorio   nazionale.   Il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
          ripartire tra i pertinenti programmi delle  amministrazioni
          interessate, con propri decreti, le  somme  conservate  nel
          conto dei residui dei predetti Fondi. 
              13. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20
          maggio 1985, n.  222,  l'utilizzazione  dello  stanziamento
          concernente l'8 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche  di  pertinenza  dello  Stato,  di  cui  al
          programma «fondi da assegnare», nell'ambito della  missione
          «fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   per   l'anno
          finanziario 2011, e' stabilita con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta  giorni
          dalla  richiesta  di  parere  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione al programma «rimborsi del debito  statale»,
          nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno finanziario 2011, delle somme  affluite  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare
          il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
              15. Ai fini della compensazione sui fondi  erogati  per
          la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
          lettera b), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri
          decreti, alla riassegnazione al programma  «concorso  dello
          Stato al finanziamento della spesa sanitaria»,  nell'ambito
          della missione  «relazioni  finanziarie  con  le  autonomie
          territoriali»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2011,
          delle somme versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai  sensi
          dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62,  sono  versate
          nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi  e
          concorsi  vari»  dello  stato  di  previsione  dell'entrata
          (capitolo 3689), per essere correlativamente  iscritte,  in
          termini di competenza e cassa,  con  decreti  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  al  programma  «sostegno
          all'editoria», nell'ambito della  missione  «comunicazioni»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              17.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione al  programma  «promozione  e  garanzia  dei
          diritti  e  delle  pari  opportunita'»,  nell'ambito  della
          missione «diritti sociali, politiche  sociali  e  famiglia»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  finanziario  2011,  delle  somme
          affluite  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per
          contributi destinati  dall'Unione  europea  alle  attivita'
          poste in essere dalla Commissione  nazionale  per  le  pari
          opportunita' tra uomo  e  donna  in  accordo  con  l'Unione
          europea. 
              18.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a   provvedere,   con   propri   decreti,   al
          trasferimento delle somme  occorrenti  per  l'effettuazione
          delle elezioni politiche, amministrative e  del  Parlamento
          europeo e per l'attuazione  dei  referendum  dal  programma
          «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2011,
          ai competenti  programmi  degli  stati  di  previsione  del
          medesimo Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  dei
          Ministeri  della   giustizia,   degli   affari   esteri   e
          dell'interno  per   lo   stesso   anno   finanziario,   per
          l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai
          componenti i seggi elettorali, a  nomine  e  notifiche  dei
          presidenti di seggio, a compensi per lavoro  straordinario,
          a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a
          premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze
          di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia,
          a rimborsi per facilitazioni di viaggio  agli  elettori,  a
          spese di ufficio, a spese  telegrafiche  e  telefoniche,  a
          fornitura di carta e stampa di  schede,  a  manutenzione  e
          acquisto    di    materiale    elettorale,    a    servizio
          automobilistico   e    ad    altre    esigenze    derivanti
          dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
              19.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire,
          per l'anno finanziario 2011, ai  capitoli  del  titolo  III
          (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli   stati   di
          previsione  delle  amministrazioni  interessate  le   somme
          iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma
          «rimborsi del debito statale», nell'ambito  della  missione
          «debito pubblico» dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  in  relazione  agli  oneri
          connessi  alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
          rinegoziazione dei mutui con  onere  a  totale  o  parziale
          carico dello Stato. 
              20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze, sono  indicate
          le spese per  le  quali  possono  effettuarsi,  per  l'anno
          finanziario 2011, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
          cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre  1986,  n.
          831, iscritto  nel  programma  «prevenzione  e  repressione
          delle frodi e  delle  violazioni  agli  obblighi  fiscali»,
          nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie
          e di  bilancio»,  nonche'  del  programma  «concorso  della
          Guardia di finanza alla  sicurezza  pubblica»,  nell'ambito
          della missione «ordine pubblico e sicurezza», del  medesimo
          stato di previsione. 
              21. Il numero massimo  degli  ufficiali  ausiliari  del
          Corpo della guardia di  finanza  di  cui  alla  lettera  c)
          dell'art. 937 del codice dell'ordinamento militare, di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  da  mantenere
          in servizio nell'anno 2011,  ai  sensi  dell'art.  803  del
          medesimo codice di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, e' stabilito in 70 unita'. 
              22. Per l'anno  2011,  l'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e  riscuotere
          le entrate nonche' a impegnare  e  a  pagare  le  spese  in
          conformita' agli stati di previsione annessi a  quello  del
          Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). 
              23.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad effettuare, con propri  decreti,  variazioni
          compensative, in termini di  competenza  e  cassa,  tra  lo
          stanziamento  di  bilancio  relativo  al  «Fondo  sanitario
          nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da
          erogare alle  regioni  a  statuto  ordinario  a  titolo  di
          compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  in
          relazione   alle   deliberazioni   annuali   del   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'art. 39, comma 1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446. 
              24.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, le variazioni compensative di bilancio  occorrenti
          per trasferire  al  pertinente  programma  dello  stato  di
          previsione  del  predetto  Ministero   i   fondi   per   il
          funzionamento delle Commissioni  che  gestiscono  il  Fondo
          integrativo speciale per la ricerca  (FISR),  istituito  in
          attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
              25.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi  le  somme
          iscritte nell'ambito dei programmi «incentivi alle  imprese
          per interventi  di  sostegno»  e  «interventi  di  sostegno
          tramite  il  sistema  di  fiscalita'»,  nell'ambito   della
          missione «competitivita' e sviluppo  delle  imprese»  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi  relativi  al
          rimborso degli oneri di servizio pubblico  sostenuti  dalle
          imprese   pubbliche,   rispettivamente   disciplinati   dai
          contratti di servizio  e  di  programma  stipulati  con  le
          amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse
          in applicazione di specifiche disposizioni legislative. 
              26.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alle
          variazioni di bilancio, anche  mediante  riassegnazione  di
          fondi, occorrenti in relazione  alla  trasformazione  della
          Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni,  prevista
          dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni. 
              27. Le somme iscritte  nel  programma  «Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri» nell'ambito della missione  «organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio dei  ministri»  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   per   l'anno
          finanziario 2011, destinate  alla  costituzione  di  unita'
          tecniche di supporto alla programmazione, alla  valutazione
          e al  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,  possono
          essere versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  riassegnate  negli  stati   di   previsione   delle
          amministrazioni interessate, in applicazione  dell'art.  1,
          comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
              28.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
          residui, competenza e cassa, le variazioni compensative  di
          bilancio occorrenti  per  l'attuazione  dell'art.  127  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309, e successive modificazioni. 
              29. In relazione alle necessita'  gestionali  derivanti
          dall'andamento  dei  tassi   di   interesse   sui   mercati
          finanziari, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad effettuare, con propri  decreti,  variazioni
          compensative, in termini di competenza  e  cassa,  tra  gli
          stanziamenti dei capitoli 2214,  2215,  2216,  2219,  2221,
          2316 e  3100,  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2011,
          allocati nel programma «oneri per il  servizio  del  debito
          statale». 
              29-bis.  In  relazione   alle   necessita'   gestionali
          derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento
          del  bilancio  dell'Unione  europea  a  titolo  di  risorse
          proprie, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad effettuare, con propri  decreti,  variazioni
          compensative in termini di  competenza  e  cassa,  tra  gli
          stanziamenti dei capitoli n. 2751 e n. 2752 dello stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno  finanziario  2011,   iscritti   nell'ambito   della
          missione "L'Italia in  Europa  e  nel  mondo"  -  programma
          "Partecipazione italiana  alle  politiche  di  bilancio  in
          ambito UE". 
              30. Le somme non impegnate alla data  del  31  dicembre
          2010, iscritte nel Fondo per la tutela dell'ambiente  e  la
          promozione  dello  sviluppo  del   territorio   presso   il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  in  misura  non
          inferiore all'importo di 1,3 milioni di euro indicato nella
          risoluzione approvata dalla Commissione bilancio, tesoro  e
          programmazione della Camera dei deputati il 30 luglio 2010,
          sono destinate al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato di cui all'art. 44 del testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di debito  pubblico,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 2003, n. 398.».