Art. 10 Delibera di commissariamento 1. Il Consiglio dei Ministri delibera il commissariamento dell'ateneo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quando, in base alle risultanze del controllo annuale sull'attuazione del Piano di rientro di cui all'articolo 8, emergano scostamenti tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la realizzazione del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa. 2. Il commissariamento e' altresi' deliberato, attraverso la medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di dissesto finanziario, non ha predisposto il Piano di rientro nel termine stabilito all'articolo 7, comma 1, ovvero il piano predisposto non e' stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo 8, comma 3.