Art. 10 
 
 
                    Delibera di commissariamento 
 
  1.  Il  Consiglio  dei  Ministri   delibera   il   commissariamento
dell'ateneo,    su    proposta    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, quando, in base  alle  risultanze  del
controllo  annuale  sull'attuazione  del  Piano  di  rientro  di  cui
all'articolo 8, emergano scostamenti tra gli  obiettivi  raggiunti  e
gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la  realizzazione
del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa. 
  2.  Il  commissariamento  e'  altresi'  deliberato,  attraverso  la
medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di  dissesto
finanziario, non ha predisposto  il  Piano  di  rientro  nel  termine
stabilito all'articolo 7, comma 1, ovvero il piano predisposto non e'
stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo  8,  comma
3.