Art. 12 
 
 
                     Designazione dei commissari 
 
  1. Il commissario o i componenti della commissione  vengono  scelti
tra: 
    a)  dirigenti  e  funzionari   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  e  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, in possesso di una approfondita conoscenza dei sistemi
di governo e funzionamento delle universita' che siano  iscritti  nel
registro dei revisori legali dei conti e che siano stati membri,  per
almeno un mandato, del collegio dei revisori di universita'  italiane
o straniere; 
    b) docenti universitari in possesso di comprovata conoscenza  dei
sistemi di funzionamento delle universita'; 
    c)  dirigenti  e  funzionari  della   pubblica   amministrazione,
componenti   degli   organi   costituzionali    della    magistratura
amministrativa e contabile con comprovata  esperienza  degli  sistemi
amministrativi e contabili delle universita'; 
    d) gli iscritti  all'albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili, con un'anzianita' di iscrizione  di  almeno  sette
anni con comprovata esperienza dei sistemi amministrativi e contabili
delle universita'. 
  2. Non possono essere nominati commissari il Rettore e  coloro  che
hanno rivestito una qualunque  carica  negli  organi  consultivi,  di
governo,  di  amministrazione   o   di   controllo   dell'universita'
commissariata. 
  3. Nel caso di nomina della commissione di tre  membri,  la  stessa
provvede ad eleggere al suo interno  il  Presidente.  La  commissione
delibera a maggioranza dei suoi componenti. 
  4.  L'insediamento  del  commissario  o  della  commissione  presso
l'ateneo avviene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel
medesimo termine il commissario o  i  commissari  che  non  intendano
accettare la  designazione  sono  tenuti  a  darne  comunicazione  al
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  che,
entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, comunica al  membro
o  ai  membri  supplenti  il  subentro  nell'incarico.   La   mancata
accettazione dell'incarico da parte di uno o piu' supplenti attiva la
procedura di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 11,  comma
1.