Art. 13 
 
 
                    Effetti del Commissariamento 
 
  1. All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione
del  dissesto  finanziario,  nonche',  a   tale   fine,   l'eventuale
elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione di tutti  i
provvedimenti necessari per l'attuazione  del  piano.  Per  tutta  la
durata del commissariamento, e, comunque, fino al decreto di chiusura
dello stesso, il commissario, o il Presidente della  commissione,  ha
la rappresentanza legale dell'universita'. 
  2. L'organo commissariale, nella  persona  del  commissario  o  del
Presidente della  commissione,  puo'  stipulare  contratti,  alienare
beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o  rinunciare  alla  loro
realizzazione, concludere transazioni, in conformita' e nei limiti di
quanto previsto nel piano di rientro. 
  3. L'organo commissariale e' obbligato  a  chiedere  autorizzazione
preventiva al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze   per   lo
svolgimento di tutte le attivita' non previste dal piano di rientro e
dalle  successive  sue  integrazioni  dalle  quali  derivano  effetti
giuridici vincolanti per la procedura commissariale e  per  l'ateneo,
comprese quelle elencate al comma 2. Tali  attivita'  sono  approvate
con la procedura descritta all'articolo 17, comma 3. 
  4. Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente  all'atto
dell'insediamento di cui all'articolo 12, comma 4. Le funzioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono svolte dall'organo commissariale. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  della
          citata legge n. 240 del 2010: 
              «1. Le universita' statali, nel quadro del  complessivo
          processo  di  riordino  della   pubblica   amministrazione,
          provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, a  modificare  i  propri  statuti  in
          materia  di  organizzazione  e   di   organi   di   governo
          dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di  cui
          all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi  dell'articolo
          6 della legge 9 maggio 1989, n. 168,  secondo  principi  di
          semplificazione,   efficienza,    efficacia,    trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa   e   accessibilita'   delle
          informazioni  relative  all'ateneo,  con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) previsione dei seguenti organi: 
                  1) rettore; 
                  2) senato accademico; 
                  3) consiglio di amministrazione; 
                  4) collegio dei revisori dei conti; 
                  5) nucleo di valutazione; 
                  6) direttore generale; 
                b)  attribuzione  al  rettore  della   rappresentanza
          legale dell'universita' e delle funzioni di  indirizzo,  di
          iniziativa e di coordinamento delle attivita'  scientifiche
          e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle
          finalita' dell'universita' secondo criteri  di  qualita'  e
          nel  rispetto  dei  principi  di   efficacia,   efficienza,
          trasparenza e promozione  del  merito;  della  funzione  di
          proposta  del  documento  di  programmazione  triennale  di
          ateneo, di cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo  2005,  n.  43,  anche  tenuto  conto  delle
          proposte e dei pareri del senato accademico, nonche'  della
          funzione di proposta del bilancio di previsione  annuale  e
          triennale  e  del  conto  consuntivo;  della  funzione   di
          proposta del direttore generale ai sensi della  lettera  n)
          del presente comma, nonche' di iniziativa dei  procedimenti
          disciplinari, secondo le modalita'  previste  dall'articolo
          10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita  ad
          altri organi dallo statuto; 
                c) determinazione delle  modalita'  di  elezione  del
          rettore tra i professori ordinari  in  servizio  presso  le
          universita' italiane. Qualora risulti eletto un  professore
          appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche
          come chiamata e  concomitante  trasferimento  nell'organico
          dei professori della nuova sede,  comportando  altresi'  lo
          spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa
          alla somma degli oneri stipendiali in godimento  presso  la
          sede di provenienza del professore stesso. Il posto che  si
          rende in tal modo  vacante  puo'  essere  coperto  solo  in
          attuazione  delle  disposizioni  vigenti  in   materia   di
          assunzioni; 
                d) durata  della  carica  di  rettore  per  un  unico
          mandato di sei anni, non rinnovabile; 
                e) attribuzione al senato accademico della competenza
          a formulare proposte e pareri  obbligatori  in  materia  di
          didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con
          riferimento al documento  di  programmazione  triennale  di
          ateneo, di cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  31  marzo  2005,  n.  43,  nonche'  di  attivazione,
          modifica  o  soppressione  di  corsi,  sedi,  dipartimenti,
          strutture di cui al comma 2, lettera c);  ad  approvare  il
          regolamento  di  ateneo;  ad   approvare,   previo   parere
          favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti,
          compresi quelli di  competenza  dei  dipartimenti  e  delle
          strutture di cui al comma 2,  lettera  c),  in  materia  di
          didattica e di ricerca, nonche' il codice etico di  cui  al
          comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo
          con i dipartimenti e con le strutture di cui  al  comma  2,
          lettera c); a proporre al corpo elettorale con  maggioranza
          di almeno due terzi dei  suoi  componenti  una  mozione  di
          sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due  anni
          dall'inizio  del   suo   mandato;   ad   esprimere   parere
          obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale
          e sul conto consuntivo dell'universita'; 
                f)  costituzione  del  senato  accademico   su   base
          elettiva,  in  un  numero  di  membri  proporzionato   alle
          dimensioni  dell'ateneo  e  non  superiore  a  trentacinque
          unita', compresi il rettore e una  rappresentanza  elettiva
          degli studenti;  composizione  per  almeno  due  terzi  con
          docenti di ruolo, almeno un terzo dei  quali  direttori  di
          dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse  aree
          scientifico-disciplinari dell'ateneo; 
                g) durata in carica  del  senato  accademico  per  un
          massimo di quattro anni e rinnovabilita'  del  mandato  per
          una sola volta; 
                h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle
          funzioni di indirizzo  strategico,  di  approvazione  della
          programmazione  finanziaria  annuale  e  triennale  e   del
          personale,  nonche'  di  vigilanza   sulla   sostenibilita'
          finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare,
          previo  parere  del  senato  accademico,  l'attivazione   o
          soppressione di corsi e sedi; della competenza ad  adottare
          il regolamento di amministrazione e contabilita',  nonche',
          su  proposta  del  rettore  e  previo  parere  del   senato
          accademico per gli aspetti di sua competenza, ad  approvare
          il bilancio di previsione annuale  e  triennale,  il  conto
          consuntivo e il documento di  programmazione  triennale  di
          cui alla lettera b)  del  presente  comma;  del  dovere  di
          trasmettere al Ministero e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sia  il  bilancio  di  previsione  annuale  e
          triennale sia  il  conto  consuntivo;  della  competenza  a
          conferire l'incarico di  direttore  generale  di  cui  alla
          lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza
          disciplinare  relativamente  ai  professori  e  ricercatori
          universitari, ai sensi dell'articolo 10;  della  competenza
          ad  approvare  la  proposta  di  chiamata  da   parte   del
          dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma  1,  lettera
          e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d); 
                i) composizione del consiglio di amministrazione  nel
          numero massimo di undici componenti,  inclusi  il  rettore,
          componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli
          studenti; designazione o  scelta  degli  altri  componenti,
          secondo modalita' previste dallo statuto,  tra  candidature
          individuate,   anche   mediante   avvisi   pubblici,    tra
          personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata
          competenza in  campo  gestionale  ovvero  di  un'esperienza
          professionale di alto livello con una necessaria attenzione
          alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza
          ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre  anni  precedenti
          alla designazione e per tutta la durata  dell'incarico,  di
          un numero di consiglieri non inferiore a tre  nel  caso  in
          cui il consiglio di amministrazione sia composto da  undici
          membri e non inferiore a due nel caso in cui  il  consiglio
          di amministrazione sia composto  da  un  numero  di  membri
          inferiore  a  undici;  previsione  che  fra  i  membri  non
          appartenenti al ruolo dell'ateneo  non  siano  computati  i
          rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo;
          previsione   che   il   presidente   del    consiglio    di
          amministrazione  sia  il  rettore  o   uno   dei   predetti
          consiglieri  esterni  ai  ruoli  dell'ateneo,  eletto   dal
          consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo  non
          contestuale   dei   diversi   membri   del   consiglio   di
          amministrazione al fine di garantire  un  rinnovo  graduale
          dell'intero consiglio; 
                l)  previsione,  nella  nomina  dei   componenti   il
          consiglio di amministrazione, del  rispetto,  da  parte  di
          ciascuna componente,  del  principio  costituzionale  delle
          pari opportunita' tra  uomini  e  donne  nell'accesso  agli
          uffici pubblici; 
                m) durata in carica del consiglio di  amministrazione
          per un massimo di quattro  anni;  durata  quadriennale  del
          mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli
          studenti, di durata biennale;  rinnovabilita'  del  mandato
          per una sola volta; 
                n)   sostituzione   della   figura   del    direttore
          amministrativo con la figura  del  direttore  generale,  da
          scegliere  tra  personalita'  di   elevata   qualificazione
          professionale  e  comprovata  esperienza  pluriennale   con
          funzioni dirigenziali; conferimento da parte del  consiglio
          di amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il
          parere del senato accademico,  dell'incarico  di  direttore
          generale,  regolato  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
          determinato di diritto privato di durata  non  superiore  a
          quattro anni rinnovabile;  determinazione  del  trattamento
          economico spettante al direttore generale in conformita'  a
          criteri  e  parametri  fissati  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          seguito denominato «Ministro», di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; previsione del  collocamento
          in aspettativa  senza  assegni  per  tutta  la  durata  del
          contratto  in  caso   di   conferimento   dell'incarico   a
          dipendente pubblico; 
                o) attribuzione al  direttore  generale,  sulla  base
          degli indirizzi forniti dal consiglio  di  amministrazione,
          della complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,
          delle    risorse    strumentali     e     del     personale
          tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in
          quanto compatibili, di  cui  all'articolo  16  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165;  partecipazione  del
          direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute  del
          consiglio di amministrazione; 
                p) composizione del collegio dei revisori  dei  conti
          in numero di tre componenti effettivi e due  supplenti,  di
          cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto
          tra i magistrati amministrativi e contabili e gli  avvocati
          dello Stato; uno effettivo e uno supplente,  designati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze;  uno  effettivo  e
          uno  supplente  scelti  dal  Ministero  tra   dirigenti   e
          funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti  con
          decreto rettorale; durata del mandato  per  un  massimo  di
          quattro anni; rinnovabilita'  dell'incarico  per  una  sola
          volta e divieto di conferimento dello  stesso  a  personale
          dipendente della medesima universita'; iscrizione di almeno
          due componenti al Registro dei revisori contabili; 
                q) composizione del nucleo di valutazione,  ai  sensi
          della legge 19  ottobre  1999,  n.  370,  con  soggetti  di
          elevata qualificazione professionale in prevalenza  esterni
          all'ateneo, il cui curriculum e'  reso  pubblico  nel  sito
          internet  dell'universita';  il  coordinatore  puo'  essere
          individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo; 
                r)  attribuzione  al  nucleo  di  valutazione   della
          funzione  di  verifica  della  qualita'  e   dell'efficacia
          dell'offerta didattica, anche sulla base  degli  indicatori
          individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti,
          di cui al comma  2,  lettera  g),  del  presente  articolo,
          nonche'  della  funzione  di  verifica  dell'attivita'   di
          ricerca svolta dai  dipartimenti  e  della  congruita'  del
          curriculum scientifico o  professionale  dei  titolari  dei
          contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma  1,
          e attribuzione, in  raccordo  con  l'attivita'  dell'ANVUR,
          delle  funzioni  di  cui  all'articolo   14   del   decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   relative   alle
          procedure di valutazione delle strutture e  del  personale,
          al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia
          e con modalita'  organizzative  proprie,  il  merito  e  il
          miglioramento    della    performance    organizzativa    e
          individuale; 
                s) divieto per i componenti del senato  accademico  e
          del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche
          accademiche, fatta eccezione per il  rettore  limitatamente
          al senato accademico e al consiglio di  amministrazione  e,
          per i direttori di dipartimento, limitatamente allo  stesso
          senato, qualora risultino eletti a farne parte;  di  essere
          componente di altri organi dell'universita' salvo  che  del
          consiglio  di  dipartimento;  di  ricoprire  il  ruolo   di
          direttore o presidente delle scuole di  specializzazione  o
          di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole
          di specializzazione; di rivestire alcun incarico di  natura
          politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica
          di rettore o far parte del  consiglio  di  amministrazione,
          del senato accademico, del  nucleo  di  valutazione  o  del
          collegio  dei  revisori  dei  conti  di  altre  universita'
          italiane statali, non statali o  telematiche;  di  svolgere
          funzioni inerenti alla programmazione, al  finanziamento  e
          alla  valutazione   delle   attivita'   universitarie   nel
          Ministero e nell'ANVUR;  decadenza  per  i  componenti  del
          senato accademico e del consiglio  di  amministrazione  che
          non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo  di
          appartenenza.».