Art. 17 
 
 
        Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro 
 
  1. L'organo commissariale  elabora  annualmente,  ed  entro  il  30
aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento  del
piano di rientro in  occasione  della  predisposizione  del  bilancio
unico di esercizio ed, entro il termine di  dieci  giorni  dalla  sua
approvazione,   la   trasmette    al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla  Procura  Regionale  della  Corte  dei  conti  per  il
controllo periodico di cui all'articolo 9. Tale relazione sostituisce
quella prevista dall'articolo 8, comma 4. 
  2. La relazione sullo stato di avanzamento  del  piano  di  rientro
puo' contenere degli aggiornamenti  allo  stesso.  In  tal  caso,  il
commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto  nel  piano  e
gli elementi di novita' rispetto a questo. 
  3. Le integrazioni al piano di  rientro  per  acquisire  efficacia,
devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine  di  venti
giorni dal ricevimento della relazione di cui  al  comma  1,  con  la
modalita' di cui all'articolo 8, comma 3.