Art. 18 
 
 
                    Relazione finale e rendiconto 
                    della gestione commissariale 
 
  1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione  della  procedura
di commissariamento, l'organo commissariale  trasmette  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Procura  regionale  della  Corte
dei conti  una  relazione  finale,  corredata  del  rendiconto  della
gestione commissariale. 
  2. Il rendiconto di  cui  al  comma  1  contiene  il  dettaglio  di
ciascuna partita attiva e passiva  e  le  somme  riscosse  e  pagate,
indicando  eventuali  scostamenti  rispetto  al  piano  approvato  ed
evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle
autorizzazioni richieste  ed  ottenute.  Il  rendiconto  evidenza  il
risultato della gestione commissariale.