Art. 19 
 
 
              Decreto di chiusura del commissariamento 
 
  1.  Il  Consiglio   dei   Ministri   delibera   la   chiusura   del
commissariamento    dell'ateneo    su    proposta    del     Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze.  La  proposta  e'  trasmessa
entro sessanta giorni dal ricevimento  della  documentazione  di  cui
all'articolo 18. 
  2. La delibera di cui al comma 1 e'  tempestivamente  trasmessa,  a
cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
alla  Procura   regionale   della   Corte   dei   conti,   all'organo
commissariale e all'universita'. 
  3.  L'attivita'  e  le  funzioni  dell'organo  commissariale   sono
prorogate   sino   alla   ricostituzione   di   tutti   gli    organi
dell'universita' e, comunque, non oltre sei  mesi  dalla  data  della
delibera. 
  4.  Dalla  data  della  delibera  di  cui  al  comma   1   l'organo
commissariale cessa di avere la  rappresentanza  legale  dell'ateneo,
che torna in capo al Rettore. 
  5. La relazione di cui all'articolo 18, comma  1,  e'  trasmessa  a
cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
all'Agenzia nazionale di  valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca, di seguito denominato: «ANVUR», che valuta i risultati
della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa  il
mantenimento dell'accreditamento dell'universita'. 
  6. L'ANVUR, in occasione della valutazione di cui al comma 5,  puo'
avanzare al Ministero proposte di federazione o  fusione  dell'ateneo
commissariato con altri atenei o  di  razionalizzazione  dell'offerta
formativa, da  attuare  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
  7. Il parere di cui al comma 5 e l'eventuale  proposta  di  cui  al
comma  6  sono   trasmessi,   a   cura   dell'ANVUR,   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  all'universita'.
L'universita',  nel  termine  di  sessanta  giorni  dal   ricevimento
dell'eventuale proposta di cui al comma  6,  deve  attivarsi  per  la
presentazione del progetto di  cui  all'articolo  3  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge n. 240 del 2010: 
              «Art.  3   (Federazione   e   fusione   di   atenei   e
          razionalizzazione dell'offerta formativa). - 1. Al fine  di
          migliorare  la   qualita',   l'efficienza   e   l'efficacia
          dell'attivita'  didattica,  di  ricerca  e  gestionale,  di
          razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie  e
          di ottimizzare  l'utilizzazione  delle  strutture  e  delle
          risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente
          riforma di cui  all'articolo  1,  due  o  piu'  universita'
          possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di
          attivita' o strutture, ovvero fondersi. 
              2. La  federazione  puo'  avere  luogo,  altresi',  tra
          universita' ed enti  o  istituzioni  operanti  nei  settori
          della ricerca e  dell'alta  formazione,  ivi  compresi  gli
          istituti tecnici superiori di cui al capo  II  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
          2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88, sulla base di progetti  coerenti  ed  omogenei
          con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti. 
              3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base
          di  un  progetto  contenente,  in   forma   analitica,   le
          motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e
          logistiche, le proposte di  riallocazione  dell'organico  e
          delle strutture in coerenza con gli  obiettivi  di  cui  al
          comma  1.  Nel  caso  di  federazione,  il  progetto   deve
          prevedere le modalita'  di  governance  della  federazione,
          l'iter di approvazione di tali modalita', nonche' le regole
          per l'accesso alle strutture di  governance,  da  riservare
          comunque a componenti delle strutture di  governance  delle
          istituzioni  che  si  federano.  I  fondi  risultanti   dai
          risparmi prodotti dalla realizzazione della  federazione  o
          fusione degli atenei possono restare  nella  disponibilita'
          degli atenei che li hanno prodotti,  purche'  indicati  nel
          progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero. 
              4. Il progetto  di  cui  al  comma  3,  deliberato  dai
          competenti   organi   di   ciascuna    delle    istituzioni
          interessate, e' sottoposto per l'approvazione all'esame del
          Ministero,  che  si  esprime   entro   tre   mesi,   previa
          valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati  regionali
          di coordinamento di cui all'articolo 3 del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  27  gennaio
          1998, n. 25. 
              5. In attuazione dei procedimenti di federazione  o  di
          fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui  al
          comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali  procedure
          di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche'  del
          personale tecnico-amministrativo.  In  particolare,  per  i
          professori  e  i  ricercatori,  l'eventuale   trasferimento
          avviene  previo  espletamento  di  apposite  procedure   di
          mobilita' ad istanza degli interessati. In  caso  di  esito
          negativo  delle  predette  procedure,  il   Ministro   puo'
          provvedere,  con  proprio  decreto,  al  trasferimento  del
          personale interessato disponendo, altresi', in ordine  alla
          concessione agli  interessati  di  incentivi  finanziari  a
          carico del fondo di  finanziamento  ordinario,  sentito  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
          a seguito dei processi  di  revisione  e  razionalizzazione
          dell'offerta formativa e della  conseguente  disattivazione
          dei corsi di studio universitari, delle  facolta'  e  delle
          sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.».