Art. 2 Dissesto finanziario dell'universita' 1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo raggiunge un livello di gravita' tale da non poter assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attivita' indicate ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero quando l'universita' non puo' fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 5, comma 4, lettera g), della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note alle premesse.