Art. 2 
 
 
                Dissesto finanziario dell'universita' 
 
  1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5,  comma  4,
lettera  g),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  quando  la
situazione  economica,   finanziaria   e   patrimoniale   dell'ateneo
raggiunge un livello di gravita' tale  da  non  poter  assicurare  la
sostenibilita'  e  l'assolvimento  delle   funzioni   indispensabili,
consistenti nel regolare  svolgimento  delle  attivita'  indicate  ai
commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero
quando l'universita' non  puo'  fare  fronte  ai  debiti  liquidi  ed
esigibili nei confronti dei terzi. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'articolo 5, comma  4,  lettera  g),
          della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Per il testo dei commi 3 e 4  dell'articolo  6  della
          legge 9 maggio 1989,  n.  168,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.