Art. 20 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Nel periodo transitorio, sino  all'adozione  della  contabilita'
economico-patrimoniale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera  b)
e comma 4, lettera a) della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  il
Collegio dei revisori dei conti delle universita', in occasione della
predisposizione  della  relazione  al   conto   consuntivo   verifica
l'esistenza  delle  condizioni  ed  applica  i   parametri   di   cui
all'articolo  3,  comma  2,  azionando,  qualora  ne   ricorrano   le
condizioni ivi descritte, la procedura prevista agli articoli 4 e 5. 
  2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le  parole:  «bilancio
unico di esercizio»,  ove  ricorrono  nel  presente  decreto,  devono
intendersi per: «conto consuntivo» e le parole:  «bilancio  unico  di
previsione annuale» devono intendersi per:  «bilancio  di  previsione
annuale». 
  3. Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 19 non si applica  fino
all'introduzione di un sistema di accreditamento  delle  sedi  e  dei
corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal
comma 3, lettera a) dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo dell'articolo 5, comma 1, lettere  a)  e
          b), e comma 4, lettera a), della citata legge  n.  240  del
          2010, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  3,  della
          citata legge n. 240 del 2010: 
              «3. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
          principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge  15
          marzo 1997,  n.  59,  e  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
          sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
          3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre  2004,  n.  270,  fondato   sull'utilizzazione   di
          specifici indicatori definiti ex  ante  dall'ANVUR  per  la
          verifica del possesso  da  parte  degli  atenei  di  idonei
          requisiti   didattici,   strutturali,   organizzativi,   di
          qualificazione dei docenti e delle  attivita'  di  ricerca,
          nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria; 
                b)  introduzione  di  un   sistema   di   valutazione
          periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante,
          da  parte  dell'ANVUR,  dell'efficienza  e  dei   risultati
          conseguiti nell'ambito  della  didattica  e  della  ricerca
          dalle  singole  universita'  e  dalle  loro   articolazioni
          interne; 
                c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
          qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da  parte
          delle universita', anche avvalendosi dei propri  nuclei  di
          valutazione e dei contributi provenienti dalle  commissioni
          paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g); 
                d)  definizione  del  sistema  di  valutazione  e  di
          assicurazione della qualita' degli atenei in  coerenza  con
          quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
          le  linee  guida  adottate  dai  ministri   dell'istruzione
          superiore   dei    Paesi    aderenti    all'Area    europea
          dell'istruzione superiore; 
                e)  previsione  di  meccanismi  volti   a   garantire
          incentivi correlati al conseguimento dei risultati  di  cui
          alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili  del
          fondo di finanziamento  ordinario  delle  universita'  allo
          scopo annualmente predeterminate; 
                f) previsione per i collegi  universitari  legalmente
          riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale,  di
          rilevanza nazionale, di elevata  qualificazione  culturale,
          che  assicurano  agli  studenti   servizi   educativi,   di
          orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
          atenei, di requisiti  e  di  standard  minimi  a  carattere
          istituzionale, logistico  e  funzionale  necessari  per  il
          riconoscimento  da  parte  del   Ministero   e   successivo
          accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
          da  almeno  cinque  anni;  rinvio   ad   apposito   decreto
          ministeriale   della   disciplina   delle   procedure    di
          iscrizione, delle modalita' di  verifica  della  permanenza
          delle condizioni  richieste,  nonche'  delle  modalita'  di
          accesso  ai  finanziamenti  statali  riservati  ai  collegi
          accreditati; 
                g)   revisione   del   trattamento   economico    dei
          ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo
          anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di  cui
          all'articolo 29, comma 22, primo periodo.».