Art. 3 
 
 
          Verifica della situazione economica, finanziaria 
                           e patrimoniale 
 
  1. Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale  al
bilancio unico di esercizio ed entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,
verifica  la  condizione  economico,   finanziaria   e   patrimoniale
dell'universita' applicando alle risultanze del bilancio i  parametri
economico-finanziari, definiti  con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2.  Tali  parametri  individuano  i  valori  critici  e  deficitari
relativi: 
    a) alla sostenibilita' del costo  complessivo  del  personale  di
ruolo  e  a  tempo  determinato  rispetto  alle  entrate  complessive
dell'ateneo, determinate nei limiti della  legislazione  vigente,  al
netto di quelle a  destinazione  vincolata,  facendo  riferimento  al
limite massimo di cui all'articolo 5,  comma  4,  lettera  e),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    b) alla sostenibilita'  del  costo  dell'indebitamento  a  carico
dell'ateneo,  nei  limiti   della   legislazione   vigente,   facendo
riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera
e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    c) all'andamento e relazione tra proventi e costi della  gestione
corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, tra
accertamenti e impegni di parte corrente; 
    d) all'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero,
nel  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo  20,  al  grado   di
veridicita' e smaltimento ed attendibilita' dei residui attivi  e  al
grado di smaltimento dei residui passivi; 
    e) all'utilizzo dell'avanzo  libero  a  consuntivo,  nel  periodo
transitorio di  cui  all'articolo  20,  per  la  copertura  di  spese
correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi; 
    f) alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli  ultimi  due
esercizi; 
    g) all'adeguatezza dei fondi di riserva  a  garanzia  dei  rischi
derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del  contenzioso
in essere, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al
rapporto tra gli oneri da contenzioso complessivamente  previsti  nel
bilancio di previsione e quelli effettivamente sostenuti; 
    h) agli indicatori di regolarita' contributiva, previdenziale  ed
assistenziale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo del comma 2, dell'articolo 17  della  citata
          legge n. 400 del 1988, e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Per il testo dell'articolo 5, comma 4,  della  citata
          legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse.