Art. 4 
 
 
                      Situazione di criticita' 
 
  1. Qualora i parametri definiti  nell'ambito  dei  criteri  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori
compresi tra il livello critico  e  il  livello  deficitario,  ovvero
qualora almeno due parametri definiti con i  criteri  stabiliti  alle
citate lettere a),  b)  e  c)  unitamente  ad  almeno  tre  parametri
definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed  h)  del
medesimo articolo 3, comma  2,  presentino  valori  compresi  tra  il
livello critico e il livello deficitario, il  collegio  dei  revisori
dei conti  redige  una  dettagliata  relazione  sull'andamento  della
gestione evidenziando  l'evoluzione  dei  parametri  nell'arco  degli
ultimi due esercizi finanziari, ivi compreso quello  di  riferimento,
il programma di azioni  eventualmente  adottato  dall'ateneo  per  il
ripristino  della  sostenibilita'  del   bilancio   e   i   risultati
conseguiti.  La   relazione   e'   trasmessa   entro   dieci   giorni
dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze,  unitamente  al
bilancio unico di esercizio approvato dagli organi di governo. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   ed   entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma
1, valuta la situazione dell'ateneo anche tenendo conto dei risultati
in termini di didattica e ricerca, cosi' come  determinati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.  1.  In
relazione  al  livello  di  criticita'  della  situazione,   richiede
all'ateneo di aggiornare il programma di azioni  adottato  ovvero  di
predisporne uno nuovo  ai  fini  del  ripristino  dell'equilibrio  di
bilancio anche avvalendosi delle misure di cui all'articolo 8,  comma
1, lettere da b) ad f). 
  3. Il programma di azioni, articolato per obiettivi  annuali  e  di
durata  massima  quinquennale,  e'   approvato   dal   Consiglio   di
amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico
per gli aspetti di competenza, ed e' trasmesso, entro  quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta, al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  ed  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  I  Ministeri  possono  richiedere   integrazioni   o
modifiche al programma entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. 
  4. Il collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio dei
successivi  esercizi   predispone   una   relazione   contenente   le
informazioni relative alle attivita'  effettuate,  all'andamento  dei
parametri e al grado di raggiungimento degli obiettivi  definiti  nel
programma  di  azioni.  La  relazione  e'  trasmessa   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze al fine  di  un  puntuale  monitoraggio
della situazione finanziaria. 
  5. Qualora dalle attivita'  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  4
emergano ritardi o mancanze nell'attuazione del programma di azioni e
peggioramenti   dei   parametri,   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  puo'  attestare  l'esistenza  di  una
situazione di dissesto finanziario anche in assenza  del  verificarsi
delle condizioni di cui all'articolo 5. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge
          10 novembre  2008  n.  180  (Disposizioni  urgenti  per  il
          diritto allo studio, la  valorizzazione  del  merito  e  la
          qualita'  del  sistema  universitario  e  della   ricerca),
          convertito, con modificazioni dalla legge 9  gennaio  2009,
          n. 1 e' il seguente: 
              «1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e
          sostenere l'incremento qualitativo  delle  attivita'  delle
          universita'  statali  e   di   migliorare   l'efficacia   e
          l'efficienza nell'utilizzo delle  risorse,  una  quota  non
          inferiore  al  7  per  cento  del  fondo  di  finanziamento
          ordinario di cui all'articolo 5  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537,  e  successive  modificazioni,  e  del  fondo
          straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi  negli
          anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione: 
                a) la qualita' dell'offerta formativa e  i  risultati
          dei processi formativi; 
                b) la qualita' della ricerca scientifica; 
                c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi
          didattiche. Ai fini di  cui  alla  presente  lettera,  sono
          presi in considerazione i parametri relativi  all'incidenza
          del costo  del  personale  sulle  risorse  complessivamente
          disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti  di
          ricerca di rilievo nazionale  ed  internazionale  assegnati
          all'ateneo.».