Art. 6 Dichiarazione di dissesto 1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 e all'articolo 5 il Consiglio di amministrazione dell'universita' dichiara il dissesto finanziario e non puo' adottare la delibera di approvazione del bilancio unico d'esercizio la cui approvazione e' rinviata a quella di adozione del piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 2. 2. La dichiarazione di dissesto, completa della relazione di cui all'articolo 5, comma 1, e' trasmessa entro cinque giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale presso la Corte dei conti, unitamente ai bilanci unici d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati. 3. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'universita'.