Art. 6 
 
 
                      Dichiarazione di dissesto 
 
  1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo  4
e all'articolo 5 il  Consiglio  di  amministrazione  dell'universita'
dichiara il dissesto finanziario e non puo' adottare la  delibera  di
approvazione del bilancio unico d'esercizio la  cui  approvazione  e'
rinviata  a  quella  di  adozione  del  piano  di  rientro   di   cui
all'articolo 8, comma 2. 
  2. La dichiarazione di dissesto, completa della  relazione  di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  e'   trasmessa   entro   cinque   giorni
dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze  e  alla  Procura
regionale presso la Corte dei  conti,  unitamente  ai  bilanci  unici
d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati. 
  3. La deliberazione  e'  pubblicata  per  estratto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'universita'.