Art. 7 
 
 
               Effetti della dichiarazione di dissesto 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
entro trenta giorni  dalla  dichiarazione  di  dissesto,  diffida  il
Rettore a predisporre il piano di rientro, secondo i criteri definiti
all'articolo  8  nel  termine  massimo  di  centottanta  giorni   che
decorrono dalla data di ricevimento della diffida  ministeriale.  Con
successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono dettate le linee guida per la redazione  del  piano  di
rientro di cui all'articolo 8. 
  2. La dichiarazione di dissesto  determina  la  necessita'  per  il
Consiglio  di  amministrazione  di  rivedere  il  bilancio  unico  di
previsione annuale gia' approvato alla data della  dichiarazione  del
dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e  quelle
per le quali sia stato assunto un obbligo  giuridicamente  vincolante
verso i terzi. 
  3. Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio  e'
sottoposto al Consiglio di amministrazione  dopo  l'approvazione  del
piano di rientro e, comunque, entro il 30 novembre dell'anno  in  cui
e' stato dichiarato il dissesto.