Art. 8 
 
 
                          Piano di rientro 
 
  1. Il piano  di  rientro,  articolato  per  obiettivi  annuali,  e'
redatto secondo i seguenti criteri: 
    a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data
della dichiarazione di dissesto, inserendo d'ufficio i  debiti  e  le
spese, per capitale e accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti  da
procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti
inseriti nella  massa  passiva  non  producono  interessi,  ne'  sono
soggetti a rivalutazione monetaria fino alla chiusura  del  piano  di
rientro, nei limiti di quanto  stabilito  per  i  crediti  muniti  di
privilegio dal codice civile. Per la redazione o l'aggiornamento  del
piano di rientro nella fase di commissariamento,  disciplinata  dagli
articoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall'articolo 17, comma 3; 
    b) interventi  volti  alla  riduzione  dei  costi  del  personale
dell'ateneo ed, in particolare: 
      1) impegno a non indire nuove procedure  concorsuali  e  a  non
assumere nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio; 
      2) adozione di ogni iniziativa volta  a  ridurre  le  spese  di
personale non docente, anche attraverso forme di mobilita' coattiva; 
      3) valutazione annuale, in  base  al  grado  di  raggiungimento
degli  obiettivi  previsti  nel  piano,   circa   l'opportunita'   di
corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti e i  compensi
incentivanti la produttivita' e l'efficienza dei servizi al  restante
personale. Nell'eventuale fase di  commissariamento,  prevista  dagli
articoli da 10 a 19, tale valutazione e'  di  competenza  dell'organo
commissariale; 
      4) impegno a non distribuire alcun importo  premiale  a  valere
sul fondo previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre  2010,  n.
240,   fino   al   ripristino   dell'equilibrio   nella    situazione
economico-patrimoniale dell'ateneo; 
      5) revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e delle
sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilita'
sia  dei  professori  e  ricercatori,  sia  del   personale   tecnico
amministrativo, da attuarsi con le modalita' di cui  all'articolo  3,
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      6) razionalizzazione degli insegnamenti  previsti  nell'offerta
formativa dell'ateneo con pieno utilizzo  del  personale  docente  in
servizio e senza oneri aggiuntivi  rispetto  al  normale  trattamento
stipendiale  limitando,   altresi',   l'attribuzione   di   contratti
d'insegnamento retribuiti  a  personale  non  appartenente  ai  ruoli
dell'ateneo ai soli casi essenziali  al  regolare  svolgimento  delle
attivita' didattiche; 
    c) quantificazione delle  entrate  patrimoniali  e  dei  proventi
economici che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le
liquidazioni di beni valutati a valori di mercato come risultanti  da
stima attestata da perizia  giurata  o  effettuata  dalla  competente
Agenzia del territorio; 
    d) in  relazione  alla  gravita'  della  situazione  di  dissesto
l'adozione delle seguenti misure straordinarie: 
      1) impegno a non attivare nuovi corsi di  laurea  e  di  laurea
magistrale, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti; 
      2) impegno a non contrarre nuovi mutui  a  carico  del  proprio
bilancio o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata
nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito; 
      3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione
del debito, ivi compresi interventi strutturali e  rinegoziazioni  di
mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di
credito; 
      4)  riduzione  di  compensi,  gettoni,  retribuzioni  o   altre
utilita' ai componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e  degli
organi  collegiali  comunque  denominati,  esclusi  gli   organi   di
controllo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per
cento; 
    e) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione
dell'esercizio dell'attivita' formativa e di ricerca; 
    f) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del  piano
di  rientro,  con  dettagliata  illustrazione  delle   attivita'   da
intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da raggiungere,
analiticamente   definiti   ed   illustrati    con    quantificazione
dell'impatto rispetto agli equilibri di bilancio. 
  2. Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell'articolo 5, comma
4, lettera h), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  nel  limite
massimo  di   cinque   anni,   e'   deliberato   dal   Consiglio   di
amministrazione su proposta del Rettore e previo  parere  del  Senato
accademico per gli aspetti di sua competenza. 
  3. Il Piano di rientro e' trasmesso entro dieci  giorni  dalla  sua
approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  quali,
verificata  la   fattibilita'   e   l'appropriatezza   delle   scelte
effettuate,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  ne   dispongono
l'approvazione,  che  e'  comunicata  all'Universita'  a   cura   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  4. Unitamente alla relazione annuale sulla  gestione,  ovvero,  nel
periodo transitorio di cui all'articolo 20, anche  in  assenza  della
stessa e in occasione  dell'approvazione  del  conto  consuntivo,  il
consiglio   di   amministrazione   redige   una   relazione   annuale
sull'attuazione del  piano  di  rientro,  contenente  l'illustrazione
delle attivita'  effettuate  e  del  grado  di  raggiungimento  degli
obiettivi    che    trasmette    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze entro trenta giorni dall'approvazione. 
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
in sede di  determinazione  annuale  del  fabbisogno  finanziario  di
ciascun ateneo statale, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  9,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene  conto  anche  degli  obiettivi
annuali stabiliti dal Piano di  rientro,  nonche'  del  conseguimento
degli stessi, sulla base del controllo previsto all'articolo 9. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  5,  e
          dell'articolo 9 della citata legge n. 240 del 2010: 
              «5. In attuazione dei procedimenti di federazione o  di
          fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui  al
          comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali  procedure
          di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche'  del
          personale tecnico-amministrativo.  In  particolare,  per  i
          professori  e  i  ricercatori,  l'eventuale   trasferimento
          avviene  previo  espletamento  di  apposite  procedure   di
          mobilita' ad istanza degli interessati. In  caso  di  esito
          negativo  delle  predette  procedure,  il   Ministro   puo'
          provvedere,  con  proprio  decreto,  al  trasferimento  del
          personale interessato disponendo, altresi', in ordine  alla
          concessione agli  interessati  di  incentivi  finanziari  a
          carico del fondo di  finanziamento  ordinario,  sentito  il
          Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              «Art. 9 (Fondo per la premialita'). - 1.  E'  istituito
          un Fondo di ateneo  per  la  premialita'  di  professori  e
          ricercatori tenuto conto di quanto  previsto  dall'articolo
          1, comma 16, della legge  4  novembre  2005,  n.  230,  cui
          affluiscono le risorse di cui  all'articolo  6,  comma  14,
          ultimo  periodo,  della  presente  legge.  Ulteriori  somme
          possono  essere  attribuite  a  ciascuna  universita'   con
          decreto del Ministro, in proporzione alla  valutazione  dei
          risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR.  Il  Fondo  puo'
          essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei
          proventi   delle   attivita'   conto   terzi   ovvero   con
          finanziamenti  pubblici  o  privati.  In   tal   caso,   le
          universita' possono prevedere,  con  appositi  regolamenti,
          compensi aggiuntivi per  il  personale  docente  e  tecnico
          amministrativo   che   contribuisce   all'acquisizione   di
          commesse conto terzi ovvero di finanziamenti  privati,  nei
          limiti  delle  risorse   del   Fondo   non   derivanti   da
          finanziamenti pubblici.». 
              - Il testo dell'articolo 6, comma 3, del  decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
          122, recita: 
              «3. Fermo restando quanto previsto dall'art.  1,  comma
          58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio.». 
              - Per il testo dell'articolo 5, comma 4,  della  citata
          legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il comma 9, dell'articolo 2 della legge  23  dicembre
          2009, n. 191 ( Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)
          recita: 
              «9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad  applicarsi
          le disposizioni di cui all' articolo  1,  commi  637,  638,
          639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».