Art. 9 
 
 
           Controllo sull'attuazione del piano di rientro 
 
  1. Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione  annuale  al
bilancio unico di  esercizio  effettua  il  controllo  annuale  sulla
corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro  e  descrive
dettagliatamente lo stato di attuazione degli stessi, in  rapporto  a
quanto programmato, evidenziando le eventuali criticita'. 
  2. Il controllo annuale di cui  al  comma  1  include  la  verifica
prevista all'articolo 3, comma 1. 
  3. La relazione annuale sullo stato di attuazione  degli  obiettivi
del piano di rientro e' inviata a cura del Collegio dei revisori  dei
conti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla  Procura  regionale
della Corte dei conti. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1  e  di  cui
all'articolo 8, comma 4, effettua  un  riscontro  tra  gli  obiettivi
programmati nel piano di rientro e gli obiettivi raggiunti e comunica
all'universita', al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  alla
Procura regionale presso la Corte dei conti gli esiti del controllo. 
  4. L'esito positivo del controllo  annuale  costituisce  condizione
necessaria per lo svolgimento delle ulteriori attivita' previste  dal
Piano di rientro.