Art. 10 
 
     Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria 
 
  1. Il presente decreto  si  applica  ai  contratti  il  cui  valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari  o
superiore alle soglie seguenti: 
    a) 387.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi; 
    b) 4.845.000 euro per i contratti di lavori. 
  2. Ai fini del calcolo del valore stimato di  cui  al  comma  1  si
applica l'articolo 29  del  codice,  con  esclusione  del  comma  12,
lettera a.2). 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il  testo  dell'articolo  29,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 29 (Metodi di  calcolo  del  valore  stimato  dei
          contratti pubblici). (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art.
          17, direttiva 2004/17; art. 2, D.Lgs. n. 358/1992; art.  4,
          D.Lgs. n. 157/1995; art. 9, D.Lgs. n. 158/1995).  -  1.  Il
          calcolo del valore stimato degli appalti pubblici  e  delle
          concessioni  di  lavori  o  servizi  pubblici   e'   basato
          sull'importo totale pagabile al  netto  dell'IVA,  valutato
          dalle  stazioni  appaltanti.  Questo  calcolo  tiene  conto
          dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi  forma
          di opzione o rinnovo del contratto.".