Art. 15 
 
     Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia 
 
  1. Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a
norme di diritto internazionale, o  in  base  ad  accordi  bilaterali
siglati  con  l'Unione  europea  o   con   l'Italia,   ammettono   la
partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di  reciprocita',  la
qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13  e  14  e'  consentita
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 
  2. Per gli operatori economici di cui  al  comma  1  e  per  quelli
stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione  europea,  la  citata
qualificazione non e' condizione obbligatoria per  la  partecipazione
alla  gara.  Essi  si  qualificano  alla  singola   gara   producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei  rispettivi  Paesi
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti  prescritti  per
la qualificazione  e  la  partecipazione  degli  operatori  economici
italiani alle gare. E' fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  38,
comma 5, del codice. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il  testo  dell'articolo  38,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 38 (Requisiti  di  ordine  generale).  (art.  45,
          direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17,
          D.P.R. n. 34/2000). - (Omissis). 
              5. Se nessun documento o certificato e'  rilasciato  da
          altro  Stato   dell'Unione   europea,   costituisce   prova
          sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione resa dall'interessato innanzi a  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo professionale qualificato a riceverla  del  Paese
          di origine o di provenienza.".