Art. 17 
 
Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di  un
                            bando di gara 
 
  1. Il decreto o la deliberazione a contrarre indica se si  seguira'
una procedura ristretta o una procedura negoziata  con  pubblicazione
del bando di gara. 
  2. Il bando di gara indica il tipo di  procedura  e  l'oggetto  del
contratto,  e  fa  menzione  del  decreto  o  della  deliberazione  a
contrarre. 
  3. Il bando di  gara  puo'  prevedere  che  non  si  procedera'  ad
aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero  nel  caso
di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il  bando
non contiene tale previsione, resta comunque ferma la  disciplina  di
cui all'articolo 81, comma 3, del codice. 
  4. Gli operatori economici presentano la richiesta  di  invito  nel
rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di  gara  e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto  delle  modalita'  e
dei termini fissati nella lettera invito. 
  5. Alle procedure ristrette sono invitati i soggetti che ne abbiano
fatto richiesta, selezionati nei limiti del numero minimo  e  massimo
eventualmente indicato nel bando ai  sensi  dell'articolo  19,  sulla
base dei criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale  numero
di candidati e che siano in possesso dei requisiti di  qualificazione
previsti dal bando. 
  6. Nelle procedure negoziate previa pubblicazione di  un  bando  di
gara, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti  le  offerte
presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando  di  gara,
nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti  complementari,  e
per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di  cui
agli articoli 82 e 83 del codice. 
  7. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono
la parita' di trattamento tra tutti gli offerenti, e  non  forniscono
in maniera discriminatoria  informazioni  che  possano  avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri. 
  8. Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la  procedura
negoziata si svolga in fasi  successive  per  ridurre  il  numero  di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione  indicati
nel bando di gara  o  nel  capitolato  d'oneri.  Il  ricorso  a  tale
facolta' e' indicato nel bando di gara. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo degli articoli 82 e 83  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 82 (Criterio del prezzo piu'  basso).  (art.  53,
          direttiva 2004/18; art. 55,  direttiva  2004/17;  art.  19,
          D.Lgs. n. 358/1992; art.  21,  L.  n.  109/1994;  art.  23,
          D.Lgs. n. 157/1995; art. 24, D.Lgs. n. 158/1995; artt. 89 e
          90, D.P.R.  n.  554/1999).  -  1.  Il  prezzo  piu'  basso,
          inferiore a quello posto a base  di  gara,  e'  determinato
          come segue. 
              2. Il bando di gara stabilisce: 
                a) se il  prezzo  piu'  basso,  per  i  contratti  da
          stipulare  a  misura,  e'  determinato   mediante   ribasso
          sull'elenco prezzi posto a base  di  gara  ovvero  mediante
          offerta a prezzi unitari; 
                b) se il  prezzo  piu'  basso,  per  i  contratti  da
          stipulare  a  corpo,  e'   determinato   mediante   ribasso
          sull'importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  ovvero
          mediante offerta a prezzi unitari. 
              3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a
          misura,  il  prezzo  piu'  basso  e'  determinato  mediante
          offerta a prezzi unitari. 
              4. Le modalita'  applicative  del  ribasso  sull'elenco
          prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono  stabilite  dal
          regolamento." 
              "Art. 83  (Criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa).  (art.  53,  direttiva  2004/18;   art.   55,
          direttiva 2004/17; art. 21, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs.
          n. 358/1992; art. 23, D.Lgs. n. 157/1995; art.  24,  D.Lgs.
          n. 158/1995). - 1. Quando il contratto e' affidato  con  il
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  il
          bando  di  gara  stabilisce  i   criteri   di   valutazione
          dell'offerta, pertinenti alla natura,  all'oggetto  e  alle
          caratteristiche   del   contratto,    quali,    a    titolo
          esemplificativo: 
                a) il prezzo; 
                b) la qualita'; 
                c) il pregio tecnico; 
                d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
                e) le caratteristiche ambientali  e  il  contenimento
          dei  consumi  energetici   e   delle   risorse   ambientali
          dell'opera o del prodotto; 
                f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
                g) la redditivita'; 
                h) il servizio successivo alla vendita; 
                i) l'assistenza tecnica; 
                l) la data di consegna ovvero il termine di  consegna
          o di esecuzione; 
                m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
                n) la sicurezza di approvvigionamento; 
                o) in caso di concessioni,  altresi'  la  durata  del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 
              2.  Il  bando  di  gara  ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo,  elencano
          i  criteri  di  valutazione  e  precisano  la  ponderazione
          relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante  una
          soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
          lo scarto tra il punteggio della soglia  e  quello  massimo
          relativo all'elemento  cui  si  riferisce  la  soglia  deve
          essere appropriato. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti,   quando   ritengono   la
          ponderazione di cui al  comma  2  impossibile  per  ragioni
          dimostrabili, indicano nel bando di gara e  nel  capitolato
          d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei criteri. 
              4.  Il  bando  per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i  sub
          - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione  appaltante  non
          sia   in   grado   di   stabilirli   tramite   la   propria
          organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti  con
          il decreto o la determina a contrarre,  affidando  ad  essi
          l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi  e  le
          relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di
          gara. 
              5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
          punteggio a  ciascun  elemento  dell'offerta,  le  stazioni
          appaltanti utilizzano metodologie  tali  da  consentire  di
          individuare  con  un  unico   parametro   numerico   finale
          l'offerta  piu'   vantaggiosa.   Dette   metodologie   sono
          stabilite  dal  regolamento,  distintamente   per   lavori,
          servizi  e  forniture  e,  ove   occorra,   con   modalita'
          semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
          servizi, tiene conto di quanto stabilito  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
          e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  18
          novembre  2005,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
          codice.".