Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina i  contratti  nei  settori  della
difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto: 
    a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti  o
di sottoassiemi; 
    b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o
di sottoassiemi; 
    c)  lavori,  forniture  e  servizi  direttamente   correlati   al
materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi
del suo ciclo di vita; 
    d)  lavori,  forniture  e  servizi  direttamente   correlati   al
materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi
del suo ciclo di vita; 
    e) lavori e servizi per fini specificatamente militari; 
    f) lavori e servizi sensibili.