Art. 22 
 
                            Bando di gara 
 
  1. Le stazioni appaltanti  che  intendono  aggiudicare  un  appalto
pubblico o un accordo quadro mediante procedura ristretta,  procedura
negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo,
rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 
  2. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel  codice,  le
informazioni di cui  all'allegato  IX  A  del  codice  e  ogni  altra
informazione ritenuta utile dalla  stazione  appaltante,  secondo  il
formato dei modelli di formulari adottati dalla  Commissione  europea
in conformita' alla procedura di cui all'articolo  67,  paragrafo  2,
della direttiva 2009/81/CE. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si  veda
          nelle note alle premesse.