Art. 31 
 
          Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria 
 
  1. Ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi o  forniture  di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli  1,  2,  3,  4  e  5,  nonche',  le
disposizioni contenute  nel  titolo  II,  parte  II,  del  codice.  I
regolamenti di cui all'articolo 4 disciplinano i lavori, i servizi  e
le forniture in economia di cui al presente decreto.