Art. 32 
 
     Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati 
 
  1. I provvedimenti con cui  la  Commissione  europea  procede  alla
revisione  periodica  delle  soglie,   ai   sensi   della   direttiva
2009/81/CE, trovano applicazione  diretta  nel  presente  decreto,  a
decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto  per  il  loro
recepimento. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
su proposta del Ministro delle difesa, di concerto con i Ministri per
le  politiche  europee,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e
dell'economia e delle finanze, le soglie di cui all'articolo 10  sono
modificate, mediante novella al citato articolo, entro il termine per
il recepimento delle nuove soglie, fissato dai  citati  provvedimenti
della Commissione europea. 
  2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio  2005,  n.  11,
alle modifiche degli allegati  alla  direttiva  2009/81/CE,  disposte
dalla  Commissione  europea,  e'  data  attuazione  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri  per  le  politiche
europee, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze. Tale decreto provvede a  modificare  e,  ove  necessario,  a
rinumerare gli allegati  al  presente  decreto  che  recepiscono  gli
allegati alla predetta direttiva. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 13 della citata  legge  n.
          11 del 2005, si veda nelle note alle premesse.