Art. 9 
 
                       Norme di organizzazione 
 
  1. La disciplina di cui all'articolo 196, comma 8, del  codice,  si
applica anche ai contratti di  cui  al  presente  decreto,  stipulati
dall'amministrazione della difesa. 
  2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui
all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono redatti e  pubblicati  con
le modalita' indicate dall'articolo 128, comma 11, del codice.  Detti
programmi  ed  elenchi  sono  trasmessi  con  omissioni  delle  parti
relative ai contratti esclusi di cui all'articolo 6. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'articolo  196  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'art. 33. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 128, comma 11,  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono  tenute  ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio.".