Art. 3 
 
 
        Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi 
             marini e del patrimonio culturale subacqueo 
 
   1.  Nella  zona  di  protezione  ecologica  delimitata  ai   sensi
dell'articolo 2, si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del
diritto dell'Unione europea e  delle  Convenzioni  internazionali  in
vigore, di cui l'Italia  e'  parte  contraente,  in  particolare,  in
materia di: 
    a) prevenzione e repressione di  tutti  i  tipi  di  inquinamento
marino da navi, comprese  le  piattaforme  off-shore,  l'inquinamento
biologico conseguente a  discarica  di  acque  di  zavorra,  ove  non
consentito, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attivita'
di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento  di
tipo atmosferico, anche nei confronti delle  navi  battenti  bandiera
straniera e delle persone di nazionalita' straniera; 
    b) protezione della biodiversita' e degli ecosistemi  marini,  in
particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini; 
    c)  protezione  del  patrimonio  culturale  rinvenuto  nei   suoi
fondali. 
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle  navi  indicate  all'articolo  3,  comma  3,  della  Convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato  da  navi
(Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre  1980,
n. 662,  e  successive  modificazioni,  emendata  con  il  protocollo
adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla  legge  4
giugno 1982, n. 438. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3,  comma  3,  della
          Convenzione    internazionale    per     la     prevenzione
          dell'inquinamento  causato  da  navi  (Convenzione   MARPOL
          73/78): 
              «3. La presente Convenzione non si applica ne alle navi
          da guerra o alle navi da guerra ausiliarie  ne  alle  altre
          navi appartenenti ad uno Stato  o  gestite  da  tale  Stato
          fintantoche' quest'ultimo le  utilizzi  esclusivamente  per
          servizi governativi e non commerciali.  Tuttavia,  ciascuna
          Parte deve accertarsi, nell'adottare delle misure  adeguate
          che  non  compromettano  le  operazioni  o   la   capacita'
          operativa delle navi di questo tipo che le  appartengano  o
          che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo  che
          sia compatibile con la  presente  Convenzione,  per  quanto
          cio' sia ragionevole e praticabile.». 
              - Per i riferimenti alla citata legge n. 662 del  1980,
          si veda nelle note alle premesse. 
              -  La  legge  4  giugno  1982,  n.  438  (Adesione   ai
          protocolli   relativi   alle   convenzioni   internazionali
          rispettivamente  per   la   prevenzione   dell'inquinamento
          causato da navi e per la salvaguardia della vita  umana  in
          mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio  1978,
          e loro esecuzione), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          15 luglio 1982, n. 193, S.O.