IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le attivita' di traduzione delle persone detenute da parte delle forze di polizia; Ritenuta pertanto la necessita' ed urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio delle persone detenute; Ritenuta altresi' la necessita' ed urgenza di innalzare il limite di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale 1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non puo' essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito, ne' presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilita' di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessita'.».