IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni   in   materia   di   composizione   delle   crisi    da
sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di
assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza  della  giustizia
civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di  sovraindebitamento,
il debitore puo' concludere un accordo con  i  creditori  secondo  la
procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli  da
2 a 11. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) sovraindebitamento: una situazione  di  perdurante  squilibrio
tra le obbligazioni assunte e il  patrimonio  liquidabile  per  farvi
fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore  di  adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni; 
    b)  sovraindebitamento  del  consumatore:  il  sovraindebitamento
dovuto prevalentemente all'inadempimento  di  obbligazioni  contratte
dal consumatore, come definito dal  codice  del  consumo  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.