Art. 10 
 
 
                Organismi di composizione della crisi 
 
  1.  Gli  enti  pubblici  possono  costituire   organismi   per   la
composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate  garanzie
di indipendenza e professionalita'. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i  criteri  e
le modalita' di iscrizione nel  registro  di  cui  al  comma  2,  con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Con lo  stesso  decreto  sono
disciplinate  la  formazione  dell'elenco   e   la   sua   revisione,
l'iscrizione, la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti  agli  organismi
di cui  al  comma  4,  a  carico  dei  soggetti  che  ricorrono  alla
procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore  le  stesse
indennita' sono ridotte della meta'. 
  4. Gli organismi di  mediazione  costituiti  presso  le  camere  di
commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,  il  segretariato
sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma  4,  lettera  a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini  professionali  degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e  dei  notai  sono
iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma
2. 
  5. Dalla costituzione degli  organismi  indicati  al  comma  1  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  e  le  attivita'  degli  stessi   devono   essere   svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli 6, 7 e  8,  assume  ogni  iniziativa  funzionale  alla
predisposizione del  piano  di  ristrutturazione,  al  raggiungimento
dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso. 
  7. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette  al  giudice  la
relazione sui consensi espressi  e  sulla  maggioranza  raggiunta  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1. 
  8. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
ed effettua le comunicazioni disposte  dal  giudice  nell'ambito  del
procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.