Art. 11 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
composizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   un
professionista o da una societa' tra professionisti in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal
presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.  Con  decreto
del Ministro della giustizia sono stabilite,  in  considerazione  del
valore della procedura, le tariffe applicabili  all'attivita'  svolta
dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla
procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore  le  stesse
indennita' sono ridotte della meta'.