Art. 12 
 
 
             Modifiche alla disciplina della mediazione 
 
  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, dopo il  comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente:   "6-bis.   Il   capo   dell'ufficio   giudiziario   vigila
sull'applicazione di quanto previsto dal  comma  1  e  adotta,  anche
nell'ambito dell'attivita' di pianificazione  prevista  dall'articolo
37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  ogni  iniziativa
necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su  invito  del
giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza  annuale,
al Consiglio superiore  della  magistratura  ed  al  Ministero  della
giustizia."; 
  b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo  sono  anteposte  le
seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio
alla prima udienza di comparizione delle  parti,  ovvero  all'udienza
successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».