Art. 13 
 
 
               Modifiche al codice di procedura civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 82, primo comma,  le  parole:  «euro  516,46»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro mille»; 
  b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle
cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed
onorari liquidati dal giudice non possono superare  il  valore  della
domanda.».