Art. 2 
 
 
                    Presupposti di ammissibilita' 
 
  1. Il debitore in stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della  crisi
di cui  all'articolo  10  con  sede  nel  circondario  del  tribunale
competente  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  un  accordo   di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano  che  assicuri  il
regolare  pagamento  dei  creditori  estranei   all'accordo   stesso,
compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti  privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente,  salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i  termini
e le modalita' di pagamento dei  creditori,  anche  se  suddivisi  in
classi,  le  eventuali  garanzie  rilasciate  per  l'adempimento  dei
debiti, le modalita' per l'eventuale  liquidazione  dei  beni.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma  1,  il  piano  puo'
prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a  un  fiduciario
per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del  ricavato  ai
creditori. 
  2. La proposta e' ammissibile quando il debitore: 
    a) non e' assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; 
    b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla  procedura
di composizione della crisi da sovraindebitamento.