Art. 7 
 
 
                      Omologazione dell'accordo 
 
  1. Se l'accordo e' raggiunto,  l'organismo  di  composizione  della
crisi trasmette ai creditori una relazione sui  consensi  espressi  e
sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma  2,
allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci  giorni  successivi
al  ricevimento  della  relazione,  i  creditori  possono   sollevare
contestazioni. Decorso  tale  termine,  l'organismo  di  composizione
della  crisi  trasmette  al  giudice  la  relazione,   allegando   le
contestazioni  ricevute,  nonche'  un'attestazione  definitiva  sulla
fattibilita' del piano. 
  2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale  di
cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare  il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra  contestazione,
il  giudice  omologa  l'accordo  e  ne   dispone   la   pubblicazione
utilizzando tutte le  forme  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in  composizione
monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento  di  diniego,
si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il  giudice
che ha pronunciato il provvedimento. 
  3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore a  un  anno,  l'accordo  produce  gli  effetti  di  cui
all'articolo 5, comma 3. 
  4. Gli  effetti  di  cui  al  comma  3  vengono  meno  in  caso  di
risoluzione  dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei   creditori
estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
e' chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. 
  5. La sentenza di fallimento  pronunciata  a  carico  del  debitore
risolve l'accordo.