Art. 9 
 
 
               Impugnazione e risoluzione dell'accordo 
 
  1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
creditore, in  contraddittorio  con  il  debitore,  quando  e'  stato
dolosamente aumentato o diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero   dolosamente
simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
annullamento. 
  2. Se il proponente  non  adempie  regolarmente  alle  obbligazioni
derivanti  dall'accordo,  se  le  garanzie   promesse   non   vengono
costituite o se l'esecuzione  dell'accordo  diviene  impossibile  per
ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore  puo'  chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso. 
  3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena  di  decadenza
rilevabile d'ufficio,  entro  un  anno  dalla  scadenza  del  termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 
  4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano  i
diritti acquistati dai terzi in buona fede. 
  5. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.