Allegato IB (articolo 8, comma 1, lettera c)) "PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX." 1. Individuazione delle officine autorizzate all'installazione dei dispositivi black box L'installazione dei dispositivi black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti puo' essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresi' essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione. Per essere autorizzati all'installazione dei dispositivi black box, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accedendo al Portale Informativo SISTRI, e compilando l'apposita sezione. I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invitera' i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico-pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di sei ore e si terranno nelle date pubblicate sul Portale Informativo SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare. L'attestazione di partecipazione al corso di formazione e' requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi black box. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle officine autorizzate, che sara' pubblicato sul Portale Informativo SISTRI e sara' liberamente consultabile. La perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, nonche' la reiterata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta la cancellazione dall'elenco delle officine autorizzate. La cancellazione e' effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa contestazione degli addebiti all'interessato al quale e' assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. 2. Attivita' propedeutiche all'installazione Ciascun «operatore» che effettua l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda. Le Sezioni regionali dell'Albo curano la programmazione delle installazioni dei dispositivi black box. A tal fine: - unitamente al dispositivo USB, forniscono agli «operatori» la lista delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box; - contattano le officine autorizzate indicate dagli «operatori», o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli «operatori» medesimi, per richiedere l'appuntamento per l'installazione, che potra' essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta. Il SISTRI provvedera' a consegnare i dispositivi black box direttamente alle officine autorizzate. Per l'installazione dei dispositivi black box sara' inoltre necessario: - acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascun dispositivo black box da installare; la scheda SIM deve essere abilitata ed attivata al traffico dati GPRS e senza PIN; la scheda non generera' costi di consumo per l'operatore. - inserire nel modulo per il ritiro dei dispositivi black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l'«operatore» puo' consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra indicati. La richiesta di installazione dei dispositivi black box presso l'officina potra' essere effettuata dal legale rappresentante dell'«operatore», che dovra' presentarsi munito di un proprio documento di identita' in corso di validita'. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell'«operatore», da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI, e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega. 3. Installazione presso l'officina autorizzata. L'operatore dell'officina autorizzata: - verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l'installazione dei dispositivi black box, accerta l'identita' del richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi; - inserisce la SIM nel dispositivo black box; - installa il dispositivo black box sul veicolo; - al termine dell'installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione; - sigilla il dispositivo black box; - fa firmare al soggetto delegato al ritiro del dispositivo black box una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell'«operatore», attesta l'esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati. 4. Comunicazione al SISTRI dell'avvenuta installazione. Completata l'installazione, l'operatore dell'officina invia alla Sezione regionale dell'Albo, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale del dispositivo black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonche' l'attestazione dell'esito positivo delle verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro. Nel caso in cui in fase di installazione il dispositivo black box risulti non funzionante, dovra' essere restituito al SISTRI. Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal regolamento, sorga l'obbligo di restituzione del dispositivo black box, gli «operatori» dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo. L'operatore delle officine autorizzate provvedera' a disinstallare il dispositivo black box, che sara' restituito al SISTRI, e ad estrarre la scheda SIM, che sara' invece restituita all'«operatore». Al termine della procedura di disinstallazione, l'operatore dell'officina autorizzata comunichera' alla Sezione regionale dell'Albo l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'«operatore», precisando luogo e data e il numero seriale del dispositivo black box disinstallate per ciascun veicolo.