Art. 12 
 
Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2009/43/CE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 
 
  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2009/43/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica
le modalita' e le  condizioni  dei  trasferimenti  all'interno  delle
Comunita' di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di
recepimento  fissato  dalla  stessa  direttiva  e  nel  rispetto  dei
principi contenuti nella  medesima  nonche'  nelle  posizioni  comuni
2003/468/PESC  del   Consiglio   e   2008/944/PESC   del   Consiglio,
rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008. 
  2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  deve  essere  esercitata  in
conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
  3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  su
proposta del Ministro per le politiche europee,  di  concerto  con  i
Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della
difesa,  della  giustizia,  dell'interno  e  dell'economia  e   delle
finanze,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  le
modalita' e le procedure di cui all'articolo 1 della legge  4  giugno
2010, n. 96, con particolare riferimento, in  ragione  della  materia
trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari  e  nel
rispetto  dei  principi  e  criteri   direttivi   generali   di   cui
all'articolo  2  della  medesima  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  e
all'articolo 1 della  presente  legge,  prevedendo,  ove  necessario,
semplificazioni di natura  organizzativa  e  amministrativa,  nonche'
ulteriori fattispecie  sanzionatorie  di  natura  amministrativa  nel
rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
  4. Con uno o piu' regolamenti si provvede ai  fini  dell'esecuzione
ed attuazione dei decreti legislativi di cui  al  presente  articolo,
con le modalita' e le scadenze temporali ivi previste. 
  5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per  le  forniture,  alle
certificazioni  e  ai  controlli  da  eseguire  da  parte  di  uffici
pubblici, ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, sono posti  a  carico  dei  soggetti  interessati,
secondo tariffe  determinate  sulla  base  del  costo  effettivo  del
servizio, ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti  dal  pagamento
delle tariffe determinate ai sensi del presente  comma  sono  versati
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnati, nei limiti previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle
amministrazioni   che   rilasciano   le   citate   autorizzazioni   e
certificazioni  ed  effettuano  i  controlli  previsti  dal  presente
articolo. 
  6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici  e  delle  autorizzazioni
connessi alle attivita'  di  certificazione  di  cui  alla  direttiva
2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione  e
trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990,  n.  185,  non  potendo,
comunque, superare la durata massima di trenta giorni. 
 
          Note all'art. 12: 
              La direttiva 2009/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10
          giugno 2009, n. L 146. 
              Per i riferimenti alla citata legge  n.  96  del  2010,
          nonche' per il testo dell'articolo 2 della stessa, si  veda
          nelle note all'articolo 1. 
              La legge  9  luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.