Art. 15 
 
Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica  delle  direttive
  98/26/CE,   2002/87/CE,    2003/6/CE,    2003/41/CE,    2003/71/CE,
  2004/39/CE,  2004/109/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  2006/49/CE   e
  2009/65/CE per quanto riguarda  i  poteri  dell'Autorita'  bancaria
  europea,  dell'Autorita'  europea  delle  assicurazioni   e   delle
  pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita'  europea  degli
  strumenti finanziari e dei mercati 
 
  1. Al  fine  di  dare  attuazione  alla  direttiva  2010/78/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il  Governo
e' delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  le  modifiche  e   le   integrazioni
necessarie  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1ยบ settembre 1993, n.  385,
al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,  di  attuazione  della
direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli  ordini  immessi  in  un
sistema di  pagamento  o  di  regolamento  titoli,  al  codice  delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, al decreto legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  di
attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa   alla   vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e
sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato
finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche  complementari,  e  al  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione  della  direttiva
2005/60/CE  concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)  tenere  conto  dell'integrazione  del  sistema  di  vigilanza
nazionale nel nuovo assetto  di  vigilanza  del  settore  finanziario
dell'Unione europea e dell'istituzione e  dei  poteri  dell'Autorita'
bancaria  europea  istituita  dal  regolamento  (CE)  n.   1093/2010,
dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
e  professionali  istituita  dal  regolamento  (CE)   n.   1094/2010,
dell'Autorita' europea  degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati
istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto delle tre
Autorita'  previsto  dall'articolo  54  del   regolamento   (CE)   n.
1093/2010, dall'articolo 54  del  regolamento  (CE)  n.  1094/2010  e
dall'articolo 54 del  regolamento  (CE)  n.  1095/2010,  nonche'  del
Comitato europeo per il rischio sistemico istituito  dal  regolamento
(CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  24
novembre 2010; 
    b) prevedere  che  le  autorita'  nazionali  competenti  possano,
secondo le modalita' e alle condizioni  previste  dalle  disposizioni
dell'Unione   europea,   cooperare,   anche   mediante   scambio   di
informazioni, con le Autorita' di vigilanza europee, con il  Comitato
congiunto, con le autorita' competenti degli altri Stati membri e con
il Comitato  europeo  per  il  rischio  sistemico  e  adempiano  agli
obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti  dalle  stesse
disposizioni dell'Unione europea; 
    c) prevedere che le autorita' nazionali competenti tengano conto,
nell'esercizio delle  loro  funzioni,  della  convergenza  in  ambito
europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza; 
    d)  tenere  conto  dell'articolo  35  del  regolamento  (CE)   n.
1093/2010, dell'articolo 35  del  regolamento  (CE)  n.  1094/2010  e
dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010, che  stabiliscono
le circostanze in cui  le  Autorita'  di  vigilanza  europee  possono
presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata  e
motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorita' nazionali
competenti; 
    e)  tenere  conto  delle  disposizioni  dell'Unione  europea  che
prevedono la possibilita' di  delega  di  compiti  tra  le  autorita'
nazionali competenti e tra le stesse  e  le  Autorita'  di  vigilanza
europee; 
    f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle  norme
tecniche di attuazione e delle  norme  tecniche  di  regolamentazione
adottate dalla Commissione europea in  conformita',  rispettivamente,
agli articoli 15 e 10 dei regolamenti istitutivi delle  Autorita'  di
vigilanza europee di cui alla lettera a) del presente comma; 
    g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni
del Consiglio dell'Unione europea del 14  maggio  2008  affinche'  le
autorita' di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti,
prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione
alle eventuali ricadute  sulla  stabilita'  finanziaria  degli  altri
Stati  membri,  anche   avvalendosi   degli   opportuni   scambi   di
informazioni con le Autorita' di  vigilanza  europee  e  degli  altri
Stati membri. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le
autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 15: 
              La direttiva 2010/78/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15
          dicembre 2010, n. L 331. 
              Il decreto legislativo del 1  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
              Per i riferimenti al citato decreto  legislativo  n  58
          del 1998, si veda nelle note all'art. 6. 
              Il  decreto  legislativo  12  aprile   2001,   n.   210
          (Attuazione della direttiva  98/26/CE  sulla  definitivita'
          degli ordini immessi  in  un  sistema  di  pagamento  o  di
          regolamento titoli), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7
          giugno 2001, n. 130. 
              Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
          delle assicurazioni  private),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  30  maggio   2005,   n.   142
          (Attuazione  della  direttiva  2002/87/CE   relativa   alla
          vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese
          di  assicurazione   e   sulle   imprese   di   investimento
          appartenenti  ad  un  conglomerato   finanziario,   nonche'
          all'istituto della consultazione  preliminare  in  tema  di
          assicurazioni), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  25
          luglio 2005, n. 171, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              I regolamenti  (CE)  1093/2010,  (CE)  1094/2010,  (CE)
          1095/2010 e (CE) 1092/2010 sono pubblicati  nella  G.U.U.E.
          15 dicembre 2010, n. L 331.