Art. 17 
 
Modifiche al decreto legislativo 12  giugno  2003,  n.  178,  recante
  attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao
  e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.  Sentenza  della
  Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre  2010  nella
  causa C-47/09 
 
  1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 6 e' abrogato; 
    b) all'articolo 7, il comma 8 e' abrogato. 
  2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e  delle  confezioni
dei prodotti di cioccolato che riportano il termine  «puro»  abbinato
al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni
di vendita di cui all'allegato I annesso al  decreto  legislativo  12
giugno 2003, n. 178, oppure la dizione «cioccolato puro» in  un'altra
parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 17: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo  12  giugno  2003  n.  178  (Attuazione   della
          direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti  di  cacao  e  di
          cioccolato destinati all'alimentazione  umana),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  18  luglio  2003,  n.  165,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. (Sanzioni). 
              1. Chiunque utilizza le denominazioni  di  vendita  dei
          prodotti di cacao e di cioccolato, definiti all'allegato I,
          per prodotti non conformi  alle  caratteristiche  per  essi
          stabilite,  e'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento  di  una  somma  non  inferiore  a
          € 3.000,00 ne' superiore ad € 8.000,00. 
              2.  Chiunque  aggiunge  ai  prodotti   di   cioccolato,
          definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9  e  10,
          grassi vegetali,  diversi  dal  burro  di  cacao,  definiti
          nell'allegato II, nella misura eccedente il 5% del prodotto
          finito dopo la sottrazione del peso  delle  altre  sostanze
          commestibili impiegate, senza che  sia  ridotto  il  tenore
          minimo di burro di cacao o  di  sostanza  secca  totale  di
          cacao, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          del pagamento di una somma non inferiore a  € 1.000,00  ne'
          superiore a € 5.000,00. 
              3. Alla stessa sanzione di  cui  al  comma  2  soggiace
          chiunque ai prodotti definiti all'allegato I, punti  3,  4,
          5, 6, 7, 8, 9 e 10, aggiunga grassi animali e preparati che
          ne   contengano   qualora   non   siano   stati    ottenuti
          esclusivamente da latte. 
              4. Chiunque aggiunga ai prodotti di cui all'allegato I,
          punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10,  sostanze  aromatizzanti
          che imitano il  sapore  del  cioccolato  e  delle  sostanze
          grasse del latte e' punito con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  del  pagamento  della  somma  non  inferiore  a
          € 1.000,00 ne' inferiore (2) a € 5.000,00. 
              5. Alla stessa sanzione soggiace chiunque aggiunga  nei
          prodotti di cui al comma precedente  sostanze  commestibili
          in misura superiore al 40 per cento  del  peso  totale  del
          prodotto finito, salvo  i  casi  in  cui  sia  diversamente
          prescritto. 
              6.  Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  inserire
          sull'etichettatura  relativa  ai  prodotti  di  cioccolato,
          definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9  e  10,
          fatta eccezione per il  ripieno  diverso  dai  prodotti  di
          cacao  e  di  cioccolato,  che  questi  contengono   grassi
          vegetali diversi dal burro di  cacao  tramite  la  dicitura
          «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao» e'
          punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   del
          pagamento di una  somma  non  inferiore  a  € 3.000,00  ne'
          superiore ad € 8.000,00. 
              7.  Chiunque   utilizza   le   denominazioni   previste
          all'allegato I per indicare  prodotti  con  caratteristiche
          diverse,  qualora  utilizzati  quali  ingredienti   di   un
          prodotto finito, e' punito con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria del pagamento  di  una  somma  non  inferiore  a
          € 3.000,00 ne' superiore ad € 5.000,00. 
              8. (Abrogato).".