Art. 11 
 
 
                         Commissione di gara 
 
  1. La  commissione  di  gara  e'  composta  da  cinque  esperti  di
comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi
pubblici locali. 
  2.  I  commissari,  incluso  il  presidente,  sono  nominati  dalla
stazione appaltante. 
  3. La nomina dei commissari e  la  costituzione  della  commissione
devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per   la
presentazione dell'offerta. 
  4. I commissari di cui al comma 2, oltre a soddisfare  i  requisiti
di cui ai commi 6, 7 e 8, nei  cinque  anni  precedenti  la  scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione  alla  gara,  non
devono essere stati pubblici amministratori o dipendenti  degli  Enti
locali appartenenti all'ambito di gara ne' della relativa Provincia o
Regione; inoltre, in  tale  periodo,  non  devono  aver  avuto  alcun
rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, ad  eccezione
di eventuali partecipazioni a commissioni di gara. 
  5. I commissari sono scelti tra professionisti iscritti  da  almeno
dieci anni negli albi professionali o laureati con almeno dieci  anni
di esperienza nel  settore  gas  presso  imprese  e/o  istituzioni  o
professori universitari di ruolo. 
  6. I commissari  non  devono  essere  in  potenziale  conflitto  di
interesse, e in particolare, oltre a soddisfare i requisiti di cui al
comma 4, non devono aver svolto nel biennio  precedente  ne'  possono
svolgere alcun'altra funzione o  incarico  tecnico  o  amministrativo
relativamente allo specifico contratto di affidamento. 
  7. Sono esclusi dalla nomina a commissario coloro che, in  qualita'
di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con  dolo
o colpa grave, accertati in sede  giurisdizionale  con  sentenza  non
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
  8. Si applicano ai  commissari  le  cause  di  astensione  previste
dall'articolo 51 del codice di procedura civile. 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell' articolo  51  del  Codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 51. Astensione del giudice. 
              Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 
              1) se ha interesse nella causa o in altra  vertente  su
          identica questione di diritto; 
              2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
          grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'  convivente
          o commensale abituale di una delle parti o  di  alcuno  dei
          difensori; 
              3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
          inimicizia o rapporti di credito o  debito  con  una  delle
          parti o alcuno dei suoi difensori; 
              4) se ha dato consiglio  o  prestato  patrocinio  nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico; 
              5) se e' tutore, curatore, amministratore di  sostegno,
          procuratore, agente o datore di lavoro di una delle  parti;
          se, inoltre, e' amministratore o gerente  di  un  ente,  di
          un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato,  di
          una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. 
              In ogni altro caso in cui  esistono  gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.".