Art. 13 Condizioni economiche 1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono: a. Entita' dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorita', espressa come percentuale del valore massimo dello sconto. Il valore massimo dello sconto e' pari in ciascun anno alla somma di: i. la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di localita' appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2 comma 5, previsti nell'articolo 8 comma 2, nella misura riconosciuta in tariffa; b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a corrispettivi di riferimento; c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni gia' metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessita'; d. percentuale della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, con un tetto del 5%; e. investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli obiettivi annuali del distributore previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6. Gli interventi di efficienza energetica addizionali sono quelli sugli usi finali di gas naturale ammissibili ai sensi del citato decreto e del decreto ministeriale 20 luglio 2004 per il settore gas. Le relative modalita' operative sono stabilite dall'Autorita' entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui alla lettera a del comma 1 e' 13 punti, per l'insieme delle condizioni economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 e' 5 punti, per la condizione di cui alla lettera d del comma 1 e' di 5 punti e per gli investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1 e' di 5 punti. 3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di cui alle lettere b e c del comma 1 dipende dal livello di metanizzazione dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si e' gia' raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo per la condizione di cui al comma 1, lettera c. 4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per la condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere significativamente sulla redditivita' economica finanziaria dell'impresa, a potenziale discapito della qualita' del servizio e della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar luogo a richieste di prestazioni inutili da parte dei clienti, la stazione appaltante stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta. 5. Nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1, il gestore versa comunque agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si e' impegnato in sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita' e con le modalita' indicate all'articolo 8 comma 6, oltre ad una penale, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, da prevedere nel contratto di servizio. E' previsto un anno di tolleranza entro cui il gestore, senza oneri addizionali, puo' completare gli investimenti previsti nell'anno precedente.
Note all'art. 13: Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ( Revisione e aggiornamento dei D.M. 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili): "Art. 5. Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni. 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 3, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al successivo comma 3 o dall'aggiornamento degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 2, comma 7, ed informa il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica.". Il decreto ministeriale 20 luglio 2004 per il settore gas (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 2004, n. 205.