Art. 13 
 
 
                        Condizioni economiche 
 
  1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono: 
    a. Entita' dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste
dall'Autorita', espressa come percentuale del  valore  massimo  dello
sconto. Il valore massimo dello sconto e' pari in ciascun  anno  alla
somma di: 
      i. la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in
tariffa, della differenza fra il valore complessivo  di  rimborso  ai
gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di  localita'
appartenenti   all'ambito,   al   netto   dei   contributi   pubblici
capitalizzati  e  dei  contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di
localita', da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento  ed
includendo in entrambi i parametri  gli  impianti  con  scadenza  ope
legis successiva alla gara; 
      ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2
comma 5, previsti nell'articolo 8 comma 2, nella misura  riconosciuta
in tariffa; 
    b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto  a
corrispettivi di riferimento; 
    c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a
realizzare, in Comuni gia'  metanizzati,  estensioni  successive  non
previste nel piano di sviluppo degli  impianti,  anche  eventualmente
differenziati per i Comuni in condizioni  di  disagio,  quali  alcuni
comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante,  in
conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito, ne  ravvisano
la necessita'; 
    d. percentuale della  remunerazione  del  capitale  di  localita'
relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa  quota
di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali  concedenti,  con
un tetto del 5%; 
    e.  investimenti   di   efficienza   energetica   da   effettuare
nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli obiettivi annuali  del
distributore  previsti  dall'articolo  5,  comma   1,   del   decreto
ministeriale 21  dicembre  2007  e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli  di  efficienza
energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali  concedenti
con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6.  Gli  interventi  di
efficienza energetica addizionali sono quelli sugli usi finali di gas
naturale ammissibili ai  sensi  del  citato  decreto  e  del  decreto
ministeriale 20 luglio 2004 per il settore gas. Le relative modalita'
operative sono stabilite dall'Autorita' entro 120 giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento. 
  2. Il punteggio massimo  per  lo  sconto  tariffario  di  cui  alla
lettera a del comma 1 e' 13 punti,  per  l'insieme  delle  condizioni
economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 e' 5 punti,  per  la
condizione di cui alla lettera d del comma 1 e' di 5 punti e per  gli
investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma
1 e' di 5 punti. 
  3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di  cui  alle
lettere b e c del comma  1  dipende  dal  livello  di  metanizzazione
dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del
massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si e'
gia' raggiunto un elevato  livello  di  metanizzazione,  la  stazione
appaltante attribuisce un basso valore al punteggio  massimo  per  la
condizione di cui al comma 1, lettera c. 
  4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo
sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per  la
condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva
dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere
significativamente   sulla   redditivita'    economica    finanziaria
dell'impresa, a potenziale discapito della qualita'  del  servizio  e
della sicurezza, o sia ritenuto tale da  dar  luogo  a  richieste  di
prestazioni inutili da parte  dei  clienti,  la  stazione  appaltante
stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di
rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta. 
  5.  Nel  caso  di  non  raggiungimento  del  numero  di  titoli  di
efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1,  il  gestore
versa comunque agli Enti  locali  concedenti  un  ammontare  pari  al
valore dei titoli di efficienza energetica per cui si e' impegnato in
sede  di  gara,  valutati  secondo  il   prezzo   unitario   previsto
dall'Autorita' e con le modalita' indicate all'articolo  8  comma  6,
oltre ad una penale, per  mancato  rispetto  del  parametro  di  gara
offerto, da prevedere nel contratto di servizio. E' previsto un  anno
di tolleranza entro cui il gestore,  senza  oneri  addizionali,  puo'
completare gli investimenti previsti nell'anno precedente. 
 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto  ministeriale  21  dicembre  2007  (  Revisione   e
          aggiornamento  dei  D.M.  20   luglio   2004,   concernenti
          l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
          energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle  fonti
          rinnovabili): 
              "Art. 5. Verifica di conseguimento  degli  obiettivi  e
          sanzioni. 
              1.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          verifica   che   ciascun   distributore   possegga   titoli
          corrispondenti  all'obiettivo  annuo  a  ciascuno  di  essi
          assegnato, ai sensi dell'art. 3,  maggiorato  di  eventuali
          quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni  di  cui  al
          successivo comma 3  o  dall'aggiornamento  degli  obiettivi
          quantitativi nazionali di  cui  all'art.  2,  comma  7,  ed
          informa il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti  e  degli
          esiti della verifica.". 
              Il decreto ministeriale 20 luglio 2004 per  il  settore
          gas (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi  per
          l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di
          energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo
          1999, n. 79), e' pubblicato nella Gazz. Uff.  1°  settembre
          2004, n. 205.