Art. 14 
 
 
            Criteri di sicurezza e qualita' del servizio 
 
  1.  I  criteri  relativi  alla  sicurezza  da   considerare   nella
valutazione della gara sono i  livelli  incrementali,  rispetto  agli
obblighi o al livello generale, per il tempo  di  pronto  intervento,
fissati  dall'Autorita',  che  l'impresa  concorrente  si  impegna  a
rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di
affidamento per i seguenti parametri di sicurezza: 
    i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta
ad ispezione, di cui all'articolo 4 della Regolazione della  qualita'
dei  servizi  di  distribuzione  e  misura  del  gas,  allegata  alla
deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.; 
    ii. percentuale annua di rete di bassa  pressione  sottoposta  ad
ispezione, di cui all'articolo 5 della Regolazione della qualita' dei
servizi  di  distribuzione  e   misura   del   gas,   allegata   alla
deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.; 
    iii. percentuale di chiamate di pronto intervento  con  tempo  di
arrivo entro 60 minuti, di  cui  all'articolo  10  della  Regolazione
della qualita'  dei  servizi  di  distribuzione  e  misura  del  gas,
allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.; 
    iv.  numero  annuo  convenzionale  di   misure   del   grado   di
odorizzazione di gas per migliaio di clienti  finali  effettuate  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 32, comma
32.2, lettera a) della Regolazione  della  qualita'  dei  servizi  di
distribuzione  e  misura  del  gas,   allegata   alla   deliberazione
dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i. 
  2. Il criterio relativo alla qualita' del servizio  e'  il  livello
incrementale,  rispetto  all'obbligo  fissato   dall'Autorita',   che
l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto  di
gara per un parametro  della  qualita'  del  servizio,  scelto  dalla
stazione appaltante, tra quelli fissati  nel  Testo  integrato  della
regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura  del
gas emanato dall'Autorita', vigente  al  momento  dell'emissione  del
bando di gara. Per un ambito con un basso livello  di  metanizzazione
puo' essere scelto il tempo di attivazione  della  fornitura,  mentre
per ambiti in cui e' stato raggiunto un  buon  livello  di  maturita'
della metanizzazione puo' essere scelta la fascia di puntualita'  per
gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri
piu' attinenti alle caratteristiche dell'ambito. 
  3. Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza e'  di
22 punti e quello al criterio della qualita' del servizio di 5 punti. 
  4. Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato  3  riporta  in
dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine
dell'attribuzione del punteggio e della verifica  annuale,  anche  in
funzione di eventuali variazioni che  l'Autorita'  abbia  deliberato,
prima della lettera di invito a  presentare  l'offerta  di  gara,  di
apportare  ai  livelli  obbligatori   nei   successivi   periodi   di
regolazione, e la specificazione del livello  utile  per  il  massimo
punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o  di  qualita'  al  di
sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito
alcun  punteggio  addizionale.  Il  livello  utile  per  il   massimo
punteggio puo' essere modificato dall'Autorita'  in  concomitanza  di
variazioni dei livelli obbligatori all'inizio dei successivi  periodi
regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica. 
  5. L'offerta deve essere corredata da una nota  sull'organizzazione
prevista dall'impresa che giustifichi il valore incrementale  offerto
per il parametro relativo al pronto intervento di  cui  al  comma  1,
punto iv e al parametro di qualita' di cui al comma 2. 
  6. Il contratto di servizio prevede le modalita'  per  la  verifica
annuale degli impegni rispetto ai livelli  di  sicurezza  e  qualita'
offerti, le penali a favore degli Enti locali in caso di non rispetto
annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo  di
2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza  del  contratto  in
caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto
di un valore soglia, valutato con le modalita' di cui al comma 7. 
  7. Al fine della previsione di decadenza  viene  considerato,  come
indicatore complessivo di sicurezza e qualita', la somma dei punteggi
corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri  di  sicurezza  e
qualita' raggiunti nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel
disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto
di servizio, il valore piu' alto fra: 
    a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza  e  qualita'  in
base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede  di  gara
meno la  differenza  tra  il  punteggio  complessivo  di  gara  della
medesima impresa e quello della seconda classificata; 
    b. il 90% del  punteggio  relativo  ai  criteri  di  sicurezza  e
qualita' in base ai livelli offerti dall' impresa  aggiudicataria  in
sede di gara.