Art. 15 
 
 
                  Piano di sviluppo degli impianti 
 
  1. Ogni concorrente redige un piano  di  sviluppo  degli  impianti,
partendo  dai  documenti  guida  sugli  interventi  di  estensione  e
potenziamento della rete ed impianti, di cui all'articolo 9, comma 4,
e dallo stato di consistenza di ciascun impianto. 
  2. Il piano e' costituito da una relazione tecnica, che contiene il
programma dei lavori  e  illustra  gli  interventi,  e  da  elaborati
progettuali, in particolare planimetrie  e  schematiche  illustrative
degli  interventi.  Il  concorrente  ottimizza  quanto  previsto  nel
documento guida e  puo'  prevedere  anche  interventi  integrativi  e
scostamenti,  giustificati  evidenziando  i  benefici  a  fronte  dei
corrispondenti costi. 
  3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano
i seguenti aspetti: 
    a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e
della relativa documentazione; 
    b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento  in
termini di: 
      i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle
scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e,  dove  non
e' possibile, qualitative; 
      ii. miglioramento della continuita'  di  servizio  in  caso  di
disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete; 
      iii. quantita' di rete complessivamente offerti per  estensione
e potenziamento, purche' giustificata da analisi  di  costi-benefici,
mettendo in evidenza gli investimenti  in  zone  disagiate  come  nei
comuni  montani.  Investimenti  non  adeguatamente  giustificati  non
verranno considerati agli effetti del punteggio; 
    c. Valutazione degli interventi per  mantenimento  in  efficienza
della rete e degli impianti in termini di: 
      i. attendibilita' delle proposte di  sostituzione  per  rinnovo
della rete e degli allacciamenti, in base  alla  vita  utile  e  allo
stato di conservazione; 
      ii. quantita' di  rete  complessivamente  offerta  per  rinnovo
delle condotte e degli allacciamenti, purche' giustificata da analisi
di costi benefici. Investimenti non  adeguatamente  giustificati  non
verranno considerati agli effetti del punteggio. 
    d. Innovazione  tecnologica,  attuata  in  maniera  accelerata  o
addizionale a quanto previsto  dalla  regolazione,  subordinata  alla
dimostrazione   di   credibilita'   dell'offerta   in   impianti   di
distribuzione gia' gestiti dal  distributore,  in  particolare  sara'
valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti: 
      i. impianti telecontrollati; 
      ii.  sistemi  di  dosaggio  ad  iniezione  dell'odorizzante   o
equivalenti; 
      iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica; 
      iv. percentuale di tubazioni in  acciaio  messe  in  protezione
catodica  efficace  in  maniera  anticipata  rispetto  al   programma
previsto  dall'Autorita'  nella  regolazione   della   qualita'   del
servizio; 
      v. contatori elettronici con un programma di messa in  servizio
accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorita'. 
  4. Il punteggio massimo attribuibile e' di 45 punti.  Negli  ambiti
in cui la metanizzazione e' in via di sviluppo, il punteggio maggiore
e' attribuito alla valutazione delle estensioni e dei  potenziamenti,
mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione gia'  maturo  alla
valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti. 
  5. I criteri di valutazione del piano di  sviluppo  degli  impianti
sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare  di  gara  tipo  in
allegato 3 riporta la griglia  dettagliata  dei  sub-criteri  con  il
corrispondente punteggio indicativo. In base alle specificita'  degli
ambiti,  la  stazione  appaltante   puo'   modificare   i   punteggi,
giustificando la modifica nella nota di cui all'articolo 9, comma 1. 
  6. Le voci relative all'innovazione  tecnologica  possono  cambiare
con il tempo per tenere conto  dell'evoluzione  tecnologica  e  della
standardizzazione di alcune soluzioni che, alla  data  di  emanazione
del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non  vige
un obbligo di realizzazione. 
  7. Il contratto di servizio riporta il piano dello  sviluppo  degli
impianti, con le previsioni sia delle penalita' economiche sia  delle
ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario,  per  cause
da lui dipendenti, non  lo  rispetti  o  lo  realizzi  con  eccessivo
ritardo. Le penalita', con un minimo di 2500 euro ed  un  massimo  di
2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono  riportate  anche
nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara. 
  8. L'offerta, al solo fine della giustificazione  delle  condizioni
offerte  e  della  verifica  della  sostenibilita'  economica   degli
investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e
14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali,  e'  corredata
dal  piano  industriale  previsionale  per   gli   anni   di   durata
dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare
di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro: 
    a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi; 
    b. la composizione e la giustificazione dei costi di  gestione  e
dei  costi  indiretti/generali   allocati   sulla   concessione.   In
particolare e' richiesta una descrizione dettagliata  degli  organici
tecnici del distributore ed i servizi esterni  di  cui  si  avvarra',
nonche' l'attrezzatura,  il  materiale  e  l'equipaggiamento  di  cui
disporra' per l'esecuzione del servizio,  oltre  ai  costi  operativi
unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalita'  di
calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti, di  cui
all'articolo 14; 
    c. la composizione e la  giustificazione  degli  eventuali  altri
oneri derivanti  dall'affidamento,  quali  gli  oneri  a  favore  dei
proprietari degli impianti, se diversi dal gestore; 
    d. gli investimenti  materiali,  valutati  secondo  il  prezzario
allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'articolo  9,
comma 8, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso  in  cui  vengano
utilizzati valori diversi, devono essere giustificati; 
    e.  la  composizione  e  la  giustificazione  degli  investimenti
immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra  il  valore
di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni  nette  valutate
ai fini regolatori; 
    f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento; 
    g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate.