Art. 15 Piano di sviluppo degli impianti 1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all'articolo 9, comma 4, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto. 2. Il piano e' costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi. Il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e puo' prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi. 3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano i seguenti aspetti: a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione; b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in termini di: i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e, dove non e' possibile, qualitative; ii. miglioramento della continuita' di servizio in caso di disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete; iii. quantita' di rete complessivamente offerti per estensione e potenziamento, purche' giustificata da analisi di costi-benefici, mettendo in evidenza gli investimenti in zone disagiate come nei comuni montani. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio; c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti in termini di: i. attendibilita' delle proposte di sostituzione per rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo stato di conservazione; ii. quantita' di rete complessivamente offerta per rinnovo delle condotte e degli allacciamenti, purche' giustificata da analisi di costi benefici. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio. d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione, subordinata alla dimostrazione di credibilita' dell'offerta in impianti di distribuzione gia' gestiti dal distributore, in particolare sara' valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti: i. impianti telecontrollati; ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante o equivalenti; iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica; iv. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione catodica efficace in maniera anticipata rispetto al programma previsto dall'Autorita' nella regolazione della qualita' del servizio; v. contatori elettronici con un programma di messa in servizio accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorita'. 4. Il punteggio massimo attribuibile e' di 45 punti. Negli ambiti in cui la metanizzazione e' in via di sviluppo, il punteggio maggiore e' attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti, mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione gia' maturo alla valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti. 5. I criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare di gara tipo in allegato 3 riporta la griglia dettagliata dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo. In base alle specificita' degli ambiti, la stazione appaltante puo' modificare i punteggi, giustificando la modifica nella nota di cui all'articolo 9, comma 1. 6. Le voci relative all'innovazione tecnologica possono cambiare con il tempo per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e della standardizzazione di alcune soluzioni che, alla data di emanazione del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non vige un obbligo di realizzazione. 7. Il contratto di servizio riporta il piano dello sviluppo degli impianti, con le previsioni sia delle penalita' economiche sia delle ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario, per cause da lui dipendenti, non lo rispetti o lo realizzi con eccessivo ritardo. Le penalita', con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono riportate anche nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara. 8. L'offerta, al solo fine della giustificazione delle condizioni offerte e della verifica della sostenibilita' economica degli investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e 14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali, e' corredata dal piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro: a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi; b. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In particolare e' richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarra', nonche' l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento di cui disporra' per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalita' di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti, di cui all'articolo 14; c. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore; d. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'articolo 9, comma 8, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati; e. la composizione e la giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra il valore di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni nette valutate ai fini regolatori; f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento; g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate.