Art. 16 
 
 
                           Offerte anomale 
 
  1. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte  quando  la
somma dei punti relativi alle  condizioni  economiche  e  quelli  del
piano di investimento e' pari  o  superiore  ai  quattro  quinti  del
corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara. 
  2. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte  quando  la
somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e  di  qualita'  e'
pari o superiore  ai  quattro  quinti  del  corrispondente  punteggio
massimo previsto nel bando di gara. 
  3. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte  quando  il
tasso  interno  di  redditivita'   degli   investimenti   nel   piano
industriale di cui all'articolo 15, comma 8, risulta inferiore al  5%
in termini reali, al netto delle imposte. 
  4.  La  Commissione  verifica   sistematicamente   che   il   piano
industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel  bando  di
gara e i valori  utilizzati  siano  consistenti  con  la  prassi  del
settore e della regolazione in vigore. 
  5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi  o  la
valutazione degli investimenti siano differenti da quelli  utilizzati
dagli altri concorrenti, o comunque  le  istruzioni  appaiono  essere
state disattese, e  le  motivazioni  nella  nota  giustificativa  non
sembrano chiare o plausibili, la  Commissione  richiede  informazioni
aggiuntive applicando  il  procedimento  di  verifica  delle  offerte
anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a  non
essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta. 
  6. La Commissione  ha  la  facolta'  di  verificare  la  congruita'
dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente
elevato rispetto alle altre offerte. 
  7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e  della  loro
eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli
articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  8.  La  Commissione  procede  ad  una   verifica   rigorosa   delle
giustificazioni dell'impresa che  ha  presentato  l'offerta  anomala,
esprimendo   un   proprio   giudizio   sulla   validita'   di    tali
giustificazioni. 
 
          Note all'art. 16: 
              Si riporta il testo degli articoli 87 e 88  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "Art.   87.   Criteri   di   verifica   delle   offerte
          anormalmente basse. 
              (art.  55,  direttiva  2004/18;  art.   57,   direttiva
          2004/17; art. 21, co.  1-bis,  L.  n.  109/1994;  art.  19,
          D.Lgs. n. 358/1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995;  art.  25,
          D.Lgs. n. 158/1995; articolo unico, L. n. 327/2000). 
              1. Quando  un'offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la
          stazione    appaltante    richiede     all'offerente     le
          giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono
          a formare l'importo  complessivo  posto  a  base  di  gara,
          nonche',  in  caso  di  aggiudicazione  con   il   criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli
          altri elementi di valutazione dell'offerta,  procedendo  ai
          sensi dell'articolo  88.  All'esclusione  puo'  provvedersi
          solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio. 
              2. Le  giustificazioni  possono  riguardare,  a  titolo
          esemplificativo: 
              a) l'economia  del  procedimento  di  costruzione,  del
          processo di fabbricazione, del metodo  di  prestazione  del
          servizio; 
              b) le soluzioni tecniche adottate; 
              c) le  condizioni  eccezionalmente  favorevoli  di  cui
          dispone l'offerente per eseguire i lavori,  per  fornire  i
          prodotti, o per prestare i servizi; 
              d)  l'originalita'  del  progetto,  dei  lavori,  delle
          forniture, dei servizi offerti; 
              e). 
              f). 
              3. Non sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
              4. Non sono ammesse giustificazioni in  relazione  agli
          oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131, nonche'
          al piano di sicurezza e coordinamento di  cui  all'articolo
          12, decreto legislativo 14  agosto  1996,  n.  494  e  alla
          relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R.  3
          luglio 2003, n. 222.  Nella  valutazione  dell'anomalia  la
          stazione appaltante tiene conto  dei  costi  relativi  alla
          sicurezza,  che  devono  essere   specificamente   indicati
          nell'offerta e risultare  congrui  rispetto  all'entita'  e
          alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. 
              4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la  qualificazione
          di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono  essere
          considerate anche  le  informazioni  fornite  dallo  stesso
          soggetto     interessato     relativamente     all'avvenuto
          adempimento,  all'interno  della  propria  azienda,   degli
          obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
              5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e'
          anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha  ottenuto  un
          aiuto di Stato, puo' respingere  tale  offerta  per  questo
          solo  motivo   unicamente   se,   consultato   l'offerente,
          quest'ultimo non  e'  in  grado  di  dimostrare,  entro  un
          termine stabilito dall'amministrazione e  non  inferiore  a
          quindici  giorni,  che  l'aiuto  in  questione  era   stato
          concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
          un'offerta in tali circostanze, ne informa  tempestivamente
          la Commissione." 
              "Art. 88. Procedimento  di  verifica  e  di  esclusione
          delle offerte anormalmente basse. 
              (art.  55,  direttiva  2004/18;  art.   57,   direttiva
          2004/17; art. 21,  L.  n.  109/1994;  art.  89,  D.P.R.  n.
          554/1999) 
              1.  La  stazione  appaltante  richiede,  per  iscritto,
          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a
          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
          giustificazioni. 
              1-bis.  La  stazione   appaltante,   ove   lo   ritenga
          opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri
          stabiliti dal regolamento per esaminare le  giustificazioni
          prodotte; ove  non  le  ritenga  sufficienti  ad  escludere
          l'incongruita'   dell'offerta,   richiede   per    iscritto
          all'offerente le precisazioni rienute pertinenti. 
              2. All'offerente e' assegnato un termine non  inferiore
          a  cinque  giorni  per   presentare,   per   iscritto,   le
          precisazioni richieste. 
              3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui
          al  comma  1¬bis,  ove  istituita,  esamina  gli   elementi
          costitutivi dell'offerta tenendo conto  delle  precisazioni
          fornite. 
              4.   Prima    di    escludere    l'offerta,    ritenuta
          eccessivamente  bassa,  la  stazione   appaltante   convoca
          l'offerente con un anticipo  non  inferiore  a  tre  giorni
          lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
          utile. 
              5.  Se  l'offerente  non  si  presenta  alla  data   di
          convocazione  stabilita,  la   stazione   appaltante   puo'
          prescindere dalla sua audizione. 
              6. 
              7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima
          migliore offerta, se la stessa appaia  anormalmente  bassa,
          e, se la ritiene  anomala,  procede  nella  stessa  maniera
          progressivamente nei confronti  delle  successive  migliori
          offerte,  fino  ad  individuare  la  migliore  offerta  non
          anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche' si
          sia riservata tale facolta' nel bando di gara,  nell'avviso
          di  gara  o  nella  lettera  di  invito,   puo'   procedere
          contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
          offerte,  non  oltre  la  quinta,  fermo  restando   quanto
          previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del  procedimento  di
          verifica  la  stazione  appaltante  dichiara  le  eventuali
          esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli
          elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile,
          e procede, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva  in  favore
          della migliore offerta non anomala.".