Art. 16 Offerte anomale 1. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando la somma dei punti relativi alle condizioni economiche e quelli del piano di investimento e' pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara. 2. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando la somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e di qualita' e' pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara. 3. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando il tasso interno di redditivita' degli investimenti nel piano industriale di cui all'articolo 15, comma 8, risulta inferiore al 5% in termini reali, al netto delle imposte. 4. La Commissione verifica sistematicamente che il piano industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel bando di gara e i valori utilizzati siano consistenti con la prassi del settore e della regolazione in vigore. 5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi o la valutazione degli investimenti siano differenti da quelli utilizzati dagli altri concorrenti, o comunque le istruzioni appaiono essere state disattese, e le motivazioni nella nota giustificativa non sembrano chiare o plausibili, la Commissione richiede informazioni aggiuntive applicando il procedimento di verifica delle offerte anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a non essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta. 6. La Commissione ha la facolta' di verificare la congruita' dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente elevato rispetto alle altre offerte. 7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e della loro eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 8. La Commissione procede ad una verifica rigorosa delle giustificazioni dell'impresa che ha presentato l'offerta anomala, esprimendo un proprio giudizio sulla validita' di tali giustificazioni.
Note all'art. 16: Si riporta il testo degli articoli 87 e 88 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse. (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995; art. 25, D.Lgs. n. 158/1995; articolo unico, L. n. 327/2000). 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio. 2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate; c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi; d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; e). f). 3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131, nonche' al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. 4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, puo' respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione." "Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, L. n. 109/1994; art. 89, D.P.R. n. 554/1999) 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. 1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni rienute pertinenti. 2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. 3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1¬bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. 4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. 5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante puo' prescindere dalla sua audizione. 6. 7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche' si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.".