Art. 17 
 
 
 Monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli Enti locali 
 
  1. Ai fini del monitoraggio degli effetti del presente regolamento,
tutti  i  soggetti  che  agiscono  da  stazione  appaltante,  di  cui
all'articolo   2,   comma   1,   sono   tenuti,   entro   60   giorni
dall'aggiudicazione della gara,  a  trasmettere  al  Ministero  dello
sviluppo economico - Dipartimento dell'energia i  dati  significativi
con cui si sono aggiudicate le gare, come riportati nello  schema  in
allegato 4. Su richiesta, la stazione  appaltante  invia  il  verbale
della gara al Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro  per  i
rapporti con le Regioni e per  la  Coesione  Territoriale  stipulano,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento,  un
apposito protocollo d'intesa con ANCI  e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas  per  porre  in  essere,  con  le  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  a   legislazione   vigente,   specifiche
iniziative di sensibilizzazione, informazione ed assistenza agli Enti
locali, nonche' per istituire un comitato, che puo' essere  allargato
anche ad altri soggetti istituzionali, per monitorare lo  svolgimento
e gli esiti delle  gare  ed  esaminare  l'opportunita'  di  eventuali
chiarimenti e proposte di modifiche al presente regolamento.