Art. 2 
 
 
                    Soggetto che gestisce la gara 
 
  1.  Gli  Enti  locali  concedenti  appartenenti  a  ciascun  ambito
demandano al Comune capoluogo  di  provincia  il  ruolo  di  stazione
appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del  servizio
di distribuzione del gas  naturale  in  forma  associata  secondo  la
normativa vigente in  materia  di  Enti  locali,  ferma  restando  la
possibilita' di demandare in alternativa tale ruolo a una societa' di
patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo  113,  comma
13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel
caso  in  cui  il  Comune  capoluogo  di  provincia  non   appartenga
all'ambito,  i  sopra  citati  Enti  locali  individuano  un   Comune
capofila, o la Provincia, o un altro soggetto gia'  istituito,  quale
una societa' di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di
stazione appaltante. 
  2.  Il  Comune  capoluogo  di   provincia,   qualora   appartenente
all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la  data
di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli  Enti
locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di  cui
al comma 1. 
  3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data  di
cui all'allegato 1 senza che si sia proceduto all'individuazione  del
soggetto di cui al secondo periodo del comma  1,  il  Comune  con  il
maggior numero di abitanti o la Provincia competente  trasmette  alla
Regione una relazione sulla situazione e sulle attivita' svolte,  per
l'eventuale intervento di cui all'articolo 3. Negli  altri  casi,  il
ruolo di stazione  appaltante  e'  svolto  dal  Comune  capoluogo  di
provincia. 
  4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e  il
disciplinare di gara, svolge e aggiudica la  gara  per  delega  degli
Enti locali concedenti. 
  5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti  locali  concedenti,
di un diverso soggetto, sempre con le modalita' di cui al comma 1, la
stazione appaltante cura anche  ogni  rapporto  con  il  gestore,  in
particolare svolge  la  funzione  di  controparte  del  contratto  di
servizio, per delega espressa degli Enti  locali  concedenti,  ed  e'
coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da  un  comitato
di monitoraggio  costituito  dai  rappresentanti  degli  Enti  locali
concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri. 
  6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante,  gli
Enti locali concedenti forniscono alla stazione  appaltante  medesima
la documentazione necessaria alla preparazione  del  bando  di  gara.
L'Ente locale concedente puo' delegare la stazione appaltante per  il
reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente. 
  7. In caso di  gravi  e  reiterate  inadempienze  al  contratto  di
servizio, il soggetto di cui al comma 5,  previa  determinazione  che
puo'  essere  assunta  dalla  maggioranza  dei  Comuni   appartenenti
all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite
in  ciascun  Comune,  dispone  la  risoluzione   del   contratto   di
affidamento al gestore  dell'ambito.  Inadempienze  al  contratto  di
servizio  nel  rispetto  del  piano  di  sviluppo  degli  impianti  o
inadempienze gestionali nel singolo Comune sono oggetto di penalita',
come previsto nell'articolo 15, comma 7. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo dell'articolo 113, comma  13,  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.