Art. 3 
 
 
                      Intervento della Regione 
 
  1. Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal
termine fissato nell'allegato  1,  gli  Enti  locali  concedenti  non
abbiano identificato la stazione appaltante, di cui  all'articolo  2,
comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito
del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o,  negli  altri
casi, 18 mesi  dal  termine  fissato  nell'allegato  1,  la  stazione
appaltante non abbia pubblicato il bando  di  gara,  la  Regione  con
competenza  sull'ambito,  previa  diffida  ai  soggetti  inadempienti
contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura  di
gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164. 
  2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate nell'articolo
14 , comma 7, del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  per
l'intero ambito. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il testo dell'articolo  14,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 164 del 2000,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.