Art. 3 Intervento della Regione 1. Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate nell'articolo 14 , comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'intero ambito.
Note all'art. 3: Per il testo dell'articolo 14, comma 7, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, si veda nelle note alle premesse.