Art. 4 
 
 
                  Obblighi informativi dei gestori 
 
  1. I gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente: 
    a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas
naturale con indicazione  dei  tratti  di  condotte  in  acciaio  non
protetti catodicamente e della proprieta' dei singoli tratti di rete,
ivi compresi i componenti situati nel territorio  comunale  in  esame
che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi
Comuni; 
    b.  il  protocollo   di   comunicazione   delle   apparecchiature
installate per lo svolgimento dell'attivita' di misura; 
    c. le  informazioni  sulle  obbligazioni  finanziarie  in  essere
relative agli  investimenti  realizzati  nel  precedente  periodo  di
affidamento  e  sui  contratti  pubblici  e  privati  relativi   allo
svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla  proprieta'
degli impianti, quali servitu' e concessioni di attraversamento; 
    d. la relazione sullo stato dell'impianto di  distribuzione,  con
indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di
ricerca fughe degli ultimi tre anni,  evidenziati  per  tipologia  di
impianto e per modalita' di individuazione della fuga; 
    e. il numero di  punti  di  riconsegna  e  i  volumi  distribuiti
riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie
degli allacciamenti; 
    f. il costo riconosciuto di localita' e la tariffa di riferimento
definiti  dall'Autorita',  mettendo   a   disposizione   su   formato
elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per
il calcolo delle tariffe (schede localita'), in  particolare  i  dati
dei costi di capitale e  ammortamenti  segmentati  per  tipologia  di
cespite e localita' e  ripartiti  per  soggetto  proprietario  e  con
indicazione se i dati sono  approvati  dall'Autorita'  o  meno,  e  i
contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi
ai cespiti di localita'; 
    g. le informazioni sul personale  addetto  alla  gestione  locale
dell'impianto, in forma anonima,  con  riferimento,  in  particolare,
all'anzianita'  di  servizio,  al  livello  di  inquadramento,   alla
qualifica, allo retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato,
oltre alla data in cui l'addetto e'  stato  assegnato  alla  gestione
locale dell'impianto di distribuzione;  analoghe  informazioni  sulla
quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di
assunzione da  parte  del  gestore  subentrante,  sono  fornite  alla
stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il  numero
dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito  oggetto  di
gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla  medesima
impresa a livello nazionale e il numero totale di  propri  dipendenti
che svolgono funzioni centrali. 
  2.  I  gestori  degli  impianti  con  scadenza  ope   legis   della
concessione successiva alla gara, oltre alle informazioni di  cui  al
comma 1, sono tenuti a presentare il piano di sviluppo degli impianti
gestiti, relativamente  all'attuazione  degli  obblighi  previsti  in
concessione, per l'intero  periodo  residuo  di  concessione.  Per  i
medesimi  impianti,  il  gestore  e'  tenuto  a  fornire  annualmente
all'Ente locale concedente  lo  stato  di  attuazione  del  piano  di
sviluppo degli impianti con giustificazione degli scostamenti  e  con
l'aggiornamento  del  medesimo  piano  per  il  periodo  residuo   di
concessione. 
  3. I dati di cui al comma 1 sono forniti entro  un  termine  di  60
giorni  dalla  richiesta   dell'Ente   locale   concedente,   termine
prorogabile di altri 30 giorni dall'Ente locale medesimo in  casi  di
particolare complessita'. 
  4. L'Ente locale concedente, entro 60 giorni dal ricevimento  dello
stato di  consistenza,  anche  previo  accesso  all'impianto,  o  dal
ricevimento di altre  informazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  puo'
comunicare al concessionario le eventuali osservazioni e proposte  di
rettifica a cui il gestore e' tenuto a rispondere entro 30 giorni. 
  5. In caso di mancata fornitura dello stato di consistenza entro  i
termini di cui al comma 3 si applica l'art.10 del DPR 4 ottobre 1986,
n. 902. 
  6. Ferma restando la disciplina in tema di risarcimento  del  danno
ingiusto, il rifiuto del gestore uscente a fornire i  dati  necessari
per l'effettuazione della gara, di cui al comma 1, o il loro  ritardo
nel fornirli, trascorso il termine perentorio  indicato  tramite  una
procedura di messa in mora, puo' costituire motivo per  la  richiesta
di risarcimento danni  conseguenti  al  ritardo  nella  effettuazione
della gara d'ambito. 
  7. I dati sullo stato  di  consistenza  sono  forniti  in  supporto
informatico secondo un formato  stabilito  dall'Autorita'  entro  180
giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento.  L'Autorita'
nel proprio provvedimento stabilisce  la  data  entro  cui  entra  in
vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato. Fino alla data
di  utilizzo  obbligatorio  del  formato  unico  il  gestore  uscente
fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo,  unitamente  ad
un foglio elettronico contenente i dati piu' significativi della rete
e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso
e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B  al  bando  di
gara tipo di cui all'Allegato 2 del presente decreto, secondo  schede
tecniche redatte dall'Autorita',  entro  90  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  8. Il gestore uscente  ha  l'obbligo  di  permettere  l'accesso  al
proprio impianto ai rappresentanti dell'Ente locale concedente, o  di
un suo delegato, e ai concorrenti partecipanti alla  gara  di  ambito
per la verifica dello stato di conservazione dell'impianto medesimo. 
  9. Il gestore  uscente  ha  l'obbligo  di  rendere  disponibile  al
gestore subentrante la banca dati dei punti di riconsegna,  le  fonti
contabili obbligatorie e i  dati  relativi  alla  gestione  in  corso
d'anno necessari per gli adempimenti  previsti  dalla  regolazione  a
carico del gestore subentrante, quali la rendicontazione annuale  dei
dati delle qualita' e della sicurezza. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 10  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  4  ottobre  1986,   n.   902
          (Approvazione  del  nuovo  regolamento  delle  aziende   di
          servizi dipendenti dagli enti locali): 
              "Art. 10. Entro trenta  giorni  dall'avvenuta  notifica
          del preavviso, il concessionario deve redigere lo stato  di
          consistenza dell'impianto o  dell'esercizio  riferito  alla
          data in cui il preavviso e' notificato. 
              Detto stato di consistenza dovra' essere immediatamente
          comunicato  all'ente   concedente   che,   previo   accesso
          all'impianto od  esercizio,  dovra',  entro  trenta  giorni
          successivi al ricevimento, comunicare al concessionario  il
          proprio accordo o le eventuali osservazioni e  proposte  di
          rettifica. 
              Le comunicazioni di cui al precedente comma sono  fatte
          a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
              Nel caso di rifiuto o di mancato rispetto  del  termine
          perentorio  di  cui   al   primo   comma   da   parte   del
          concessionario, lo stato di  consistenza  e'  formato,  nel
          termine  dei  successivi   centoventi   giorni,   dall'ente
          concedente, i cui incaricati, in base  ad  un  decreto  del
          prefetto,  potranno  accedere  anche  coattivamente   nelle
          officine   o   negli   altri   locali    dell'impianto    o
          dell'esercizio. 
              Lo stato di consistenza  e'  immediatamente  comunicato
          dal comune al concessionario che,  nel  termine  perentorio
          dei  quindici  giorni  successivi  al   ricevimento   della
          comunicazione, potra' far pervenire le sue controdeduzioni,
          in mancanza delle quali lo stato di  consistenza  s'intende
          accettato. Nel caso di  disaccordo  fra  le  parti  decide,
          limitatamente all'oggetto della controversia,  un  collegio
          di tre periti, nominati uno per parte dall'ente  concedente
          e  dal  concessionario,  ed  un  terzo,  con  funzioni   di
          presidente,  dal  presidente  del   tribunale   nella   cui
          giurisdizione ha sede l'ente riscattante.".