Art. 7 Proprieta' degli impianti 1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprieta' di tale porzione di impianto se: a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si e' raggiunta la scadenza naturale del contratto; b. o si e' nelle condizioni previste nell'articolo 5, comma 14, lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato. 2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui la proprieta' dell'impianto era gia' dell'Ente locale concedente o di una societa' patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la proprieta' della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'articolo 5 o 6. Il gestore subentrante mantiene la proprieta' di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilita' funzionale dell'Ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di servizio.