Art. 7 
 
 
                      Proprieta' degli impianti 
 
  1. Nel caso in cui la concessione preveda  a  fine  affidamento  la
devoluzione gratuita di  una  porzione  di  impianto,  l'Ente  locale
concedente acquisisce la proprieta' di tale porzione di impianto se: 
    a. alla data  di  cessazione  effettiva  dell'affidamento  si  e'
raggiunta la scadenza naturale del contratto; 
    b. o si e' nelle condizioni previste nell'articolo 5,  comma  14,
lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale,  del  valore
di rimborso al gestore uscente ivi determinato. 
  2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui  la
proprieta' dell'impianto era gia' dell'Ente locale  concedente  o  di
una societa' patrimoniale delle reti,  il  gestore  uscente  cede  la
proprieta' della propria porzione di impianto al gestore subentrante,
previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso  di
cui all'articolo 5 o 6. Il gestore subentrante mantiene la proprieta'
di tale porzione per la durata dell'affidamento, con  il  vincolo  di
farla  rientrare  nella  piena  disponibilita'  funzionale  dell'Ente
locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel  rispetto
di quanto previsto  dal  presente  regolamento  e  dal  contratto  di
servizio.